Trasporti internazionali: controlli sui documenti a bordo
Europa
La lotta al trasporto internazionale illegale si intensifica e prende forma. I ministeri dell’Interno e dei Trasporti hanno infatti emanato il 26 febbraio scorso una circolare che offre chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 46 ter della Legge 298/74, introdotto dalla Legge di Stabilità per controllare al meglio le operazioni abusive da parte dei vettori esteri.
In particolare, l’art. 46 ter introduce per gli autotrasportatori internazionali l’obbligo di esibire la documentazione relativa al trasporto stesso, prevedendo in caso di mancanza una sanzione amministrativa pecuniaria e il fermo del veicolo.
La circolare chiarisce innanzitutto che la norma si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia conto terzi sia conto proprio, con origine o destinazione in Italia, e a quelli in transito nel nostro Paese. Per le irregolarità nei trasporti di cabotaggio rimane invece ferma l’applicazione dell’art. 46 bis della Legge 298/74, per cui non scattano le sanzioni del nuovo art. 46 ter della medesima Legge.
In caso di trasporto internazionale, l’autotrasportatore deve avere a bordo il documento di trasporto, che “può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza”.
Il documento, in sostanza, deve almeno contenere la tipologia e quantità della merce trasportata, il luogo di carico e scarico e il vettore o subvettore che esegue il trasporto.
La circolare riporta anche alcuni esempi di documenti che rispondono a queste caratteristiche, quali la lettera di vettura internazionale (CMR) o il documento di trasporto (DDT), i documenti di trasporto per merci pericolose in ADR, la documentazione amministrativa o i formulari per la movimentazione di rifiuti, sostanze radioattive, esplosivi o gas tossici.
Mancanza momentanea del documento di trasporto
Se la documentazione delle merci è stata compilata ma non si trova a bordo del veicolo al momento del controllo, l’agente accertatore applica le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell’art. 46 ter che prevedono il pagamento di una somma da 400 a 1200 euro e il fermo amministrativo del mezzo, con le procedure dell’art. 214 CdS, fino all’esibizione della documentazione o, in mancanza, al massimo per 60 giorni. La circolare specifica che l’esibizione del documento di trasporto può avvenire con ogni mezzo, sia con trasmissione originale che in formato elettronico. In caso di mancata esibizione del documento non si applicano le sanzioni dell’art. 180 CdS ma, come vedremo più avanti, quelle più gravi dell’art. 46 ter legate alla mancata compilazione del documento.
Mancata compilazione del documento di trasporto
Nel caso in cui il documento di trasporto non sia stato compilato, le sanzioni da applicare possono essere differenti a seconda che tale mancanza consenta di individuare la relazione di traffico del trasporto internazionale e di verificarne la regolarità.
Quindi, se gli agenti sono comunque in grado di verificare la regolarità del trasporto grazie ad altri elementi acquisiti durante il controllo si applica la sanzione prevista dal comma 3, primo periodo dell’art. 46 ter della Legge 298/1974, vale a dire il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Nel caso in cui gli agenti non fossero in grado di verificare la regolarità del trasporto ricorre la violazione più grave dell’art. 46 della Legge 298/1974, commi 1 e 2, con la sanzione amministrativa del fermo del mezzo per 3 mesi.
Compilazione incompleta
Se il documento si trova a bordo ma non è stato completato correttamente possono essere applicate sanzioni differenti. Se, nonostante l’assenza di alcuni elementi, il documento permette di verificare la regolarità del trasporto – ad esempio le mancanze riguardano le generalità del destinatario, del mittente oppure la sottoscrizione – si applica la sanzione stabilita dal comma 3, primo periodo dell’art. 46 ter, ovvero il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se invece mancano gli elementi essenziali per verificare la regolarità, si applicano le sanzioni dei commi 1 e 2, con il fermo del mezzo per tre mesi.
Conto proprio
Per quanto riguarda il trasporto internazionale di merci in conto proprio, in caso di mancanza della documentazione si applica sempre l’art. 46 ter ad eccezione di alcuni casi: trasporti destinati a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali; trasporti per i quali le normative non prevedono l’emissione di documenti sulla merce trasportata (ad esempio, nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate).
Disposizioni procedurali
Infine la circolare specifica che tutte le infrazioni vengono contestate al conducente del veicolo, che è responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con documenti incompleti.
Per le violazioni al comma 3, primo periodo dell’art. 46 ter e dell’art.46 della Legge 298/1974, se ritenuti corresponsabili per la mancata o incompleta compilazione del documento di trasporto, possono essere chiamati a rispondere in proprio, in concorso con il conducente, anche il vettore o altri soggetti che erano tenuti alla compilazione.
La chiamata in causa di questi soggetti (ai quali vengono notificati autonomi verbali di contestazione) avviene ai sensi dell’art. 5 della Legge 689/1981, e l’identificazione può effettuarsi anche in un secondo momento rispetto al conducente.
La procedura sanzionatoria è regolata dalla Legge 689/1981, ad eccezione del pagamento immediato della sanzione previsto dall’art. 207 CdS quando il veicolo è stato immatricolato all’estero, e del fermo del veicolo (art. 214 CdS). Tranne che per il pagamento immediato, la sanzione viene versata utilizzando il modello F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa all’organo accertatore affinché non vengano inviati gli atti al Prefetto. Nel caso di fermo amministrativo del mezzo (art. 46 ter, comma 1), si applicano le procedure dell’art. 214 CdS. Il mezzo viene affidato in custodia a un custode acquirente nominato ai sensi dell’art. 214 bis CdS o, in mancanza, a un custode autorizzato dal Prefetto ai sensi del DPR 571/1982, sempre a spese del proprietario del mezzo. Infine, per le violazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero si applica la procedura prevista dall’art. 207 CdS, che prevede il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore o, in assenza della cauzione, il fermo amministrativo del mezzo fino a un massimo di 60 giorni. La circolare chiarisce che quest’ultimo fermo permane anche se, nel frattempo, venga esibito il documento mancante, proprio perché conseguenza diretta di un fatto diverso: il mancato pagamento immediato della sanzione nelle mani dell’agente o, in alternativa, della cauzione.
Di Rivista Tir | 25 Marzo 2016