Angoli ciechi: il Comune di Milano ripristina l’obbligo dei dispositivi di rilevamento

Angoli ciechi: il Comune di Milano ripristina l’obbligo dei dispositivi di rilevamento

Italia

Il Comune di Milano ha ripristinato le norme sull’obbligo dei dispositivi di rilevamento dell’angolo cieco sui mezzi pesanti. La decisione segue la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dallo stesso Comune contro la sentenza del TAR Lombardia, che aveva annullato la delibera n. 971 dell’11 luglio 2023, istitutiva del divieto di circolazione nella ZTL (area B e area C) dei veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 sprovvisti di un apposito adesivo di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi per il rilevamento di pedoni e ciclisti.

La nuova Determina dirigenziale (n.3869 del 15 maggio 2024) mantiene le precedenti disposizioni e le tempistiche per adempiere all’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione dell’angelo cieco. Vediamo quindi cosa prevedono le disposizioni.

ZTL Area B, veicoli di categoria N3 muniti di adesivi per angoli ciechi: dal 1° ottobre 2023 possono circolare - se i proprietari sono in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità sia della parte anteriore del veicolo sia del lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta - fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

La copia della documentazione che attesta l’acquisto deve essere conservata a bordo del veicolo. Per poter usufruire della deroga gli interessati devono registrarsi al servizio online Area B accessibile dal Portale Internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it/areab). La registrazione al servizio online Area B consente di inserire la targa del veicolo e la relativa deroga. La richiesta di deroga deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL dalla funzione “Richiesta permessi” allegando la seguente documentazione:

carta di circolazione;

dichiarazione dell’installatore datata e timbrata con l’indicazione della marca e del modello di sensori utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati, oppure, nel caso di veicoli che sono dotati dei sistemi al momento dell’acquisto, dichiarazione rilasciata dal produttore, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati. Nel caso in cui il sistema non sia ancora stato installato, è necessario caricare:

copia fronte e retro del libretto di circolazione;
copia dell’ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello.

ZTL Area B, veicoli di categoria N2 muniti di adesivo per angolo cieco: possono circolare dal 1° ottobre 2023. Per poter usufruire della deroga gli interessati devono registrarsi al servizio online Area B accessibile dal Portale Internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it/areab). La richiesta di deroga deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL dalla funzione “Richiesta permessi” allegando la seguente documentazione:

carta di circolazione;

carta identità dichiarante;

auto dichiarazione che il veicolo è munito di adesivo di segnalazione angolo cieco.

Dal 1° ottobre 2024 possono circolare nella ZTL Area B i veicoli N2 - i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità sia della parte anteriore del veicolo sia del lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta - fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. La procedura di registrazione è la medesima dei veicoli di categoria N3 e la documentazione da allegare è la seguente:

carta di circolazione;

dichiarazione dell’installatore datata e timbrata con l’indicazione della marca e del modello di sensori utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati, oppure, nel caso di veicoli che sono dotati dei sistemi al momento dell’acquisto, dichiarazione rilasciata dal produttore, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati.

Nel caso in cui il sistema non sia ancora stato installato, è necessario caricare:

copia fronte e retro del libretto di circolazione; copia dell’ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello.

Di Redazione Tir | 26 Giugno 2024

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