Autotrasporto: ecco tutte le proroghe

Il Decreto Legge " Cura Italia", pubblicato sulla G.U. del 17 marzo, riconosce il trasporto tra le attività maggiormente colpite dagli effetti economici del Covid 19 e consente all'intero settore di poter beneficiare di una lunga sospensione dei pagamenti e degli adempimenti fiscali. In particolare, consente alle aziende, a prescindere dal fatturato, di rinviare tutti i pagamenti al primo giugno (poichè il 31 maggio cade di domenica) per saldare i tributi (Irpef e Iva) e i contributi (Inps e Inail) scaduti lo scorso 16 marzo (le somme dovute potranno essere pagate in un’unica soluzione oppure a rate, fino ad un massimo di cinque). A questa agevolazione si aggiunge quella della sospensione di tutti gli adempimenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio di quest'anno, così come la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva (in scadenza il 30 di aprile) e i pagamenti relativi alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (i relativi versamenti dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno, senza sanzioni e interessi). Il decreto prevede inoltre il differimento dei termini per le istanze di interpello e di consulenza fiscale, nonché delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, di accessi e verifiche e di contenzioso tributario, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base ad espresse previsioni normative). Ed è moratoria anche sulle rate di mutuo a micro, piccole e medie imprese così come per le rate di leasing, delle aperture di credito e dei finanziamenti a breve in scadenza. Inoltre, a coloro che attiveranno le procedure di sanificazione, per contenere il contagio da Covid-19, viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta pari alla metà delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20mila euro (per ottenere il credito, occorrerà attendere le relative istruzioni che verranno a breve impartite dal ministero dello Sviluppo economico e dall'economia). Ricordiamo anche che, fino al prossimo 31 ottobre, viene autorizzata la circolazione dei veicoli che devono essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio.

Infine, slitta dal 1° aprile al 30 giugno 2020 l’obbligo di denuncia di esercizio per gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.

Di seguito uno schema con tutte le scadenze riguardanti documenti di identità e di circolazione dei veicoli.

PATENTI 31.08.2020

L’art.104 prevede che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art.1, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n° 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto sia prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

REVISIONE 31.10.2020

In base all’art. 92, comma 4, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e di prova di cui agli art. 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’INTENTITA’ 31.08.2020

In base all’art. 104, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art.1, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n° 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto sia prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

FOGLIO ROSA

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Questo in base all’art. 1, comma 2, MIT - Decreto Dirigenziale 10 marzo 2020, prot. n° 50.

CQC 30.6.2020

Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogate per il trasporto sul territorio nazionale fino al 30 giugno 2020 (art 1, comma 2, MIT - Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. N. RU 8409).

CFP 30.6.2020

I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati per il trasporto sul territorio nazionale fino al 30 giugno 2020. (art 1, comma 2, MIT - Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. N. RU 8409).

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA 30.6.2020

Fino al 30 giugno 2020 è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della Legge 29 luglio 2010, n° 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del CdS, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto (Art. 1 MIT del Decreto Ministeriale 108 dell’11.3.2020).

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TRASP. INTERNAZIONALE 22.3.2020

Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 Ton sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n° 578, è sospeso per il giorno 22 marzo (e già per il 15 la settimana scorsa) e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento ((Art. 1 MIT del Decreto Ministeriale 115 del 13.3.2020).