Avvocatura dello Stato: il mancato pagamento della quota Albo comporta la sospensione dell’impresa
Albo
Il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli Autotrasportatori comporta la sospensione dell'impresa dall'Albo stesso e il conseguente divieto di continuare l'attività di trasporto per la durata della sospensione.
È quanto afferma l’Avvocatura generale dello Stato a cui il Comitato Centrale dell’Albo ha chiesto un parere, a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte Regolamento (UE) 2020/1055, sull’applicabilità degli art. 19 e 63 della Legge 298/1974.
La norma abrogata prevedeva infatti la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell'esercizio della professione di trasportatore su strada, ed è quella che ha permesso al nostro Paese di prevedere – fino all’aprile del 2022 - una disciplina ad hoc sull’accesso al mercato.
Il parere dell’Avvocatura ha chiarito che questa soppressione non ha inciso sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada (come sono invece lo stabilimento in uno Stato membro, l’onorabilità, la capacità finanziaria e l’idoneità professionale).
Pertanto – conclude l’Avvocatura nel suo parere – l’abrogazione di cui sopra “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.
Di Redazione Tir | 29 Maggio 2024