Brexit: cosa cambia per le merci

Il countdown per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è ormai iniziato. Il termine ultimo e non più procrastinabile è il 31 dicembre. Durante il periodo di transizione e con i negoziati per un accordo il più possibile favorevole ancora in corso, il Regno Unito può continuare a partecipare al mercato unico e all'unione doganale. Ma dal 1° gennaio, al di là di come andranno i negoziati di partenariato, molte cose cambieranno.

Vediamo quali, in particolare per quel che riguarda la mobilità, il trasporto delle merci e gli scambi commerciali.

La Commissione Ue, lo scorso luglio, ha preparato infatti un documento su questo tema -  “Prepararsi alla svolta. Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito” - in cui si evidenzia come mercato unico, unione doganale, regime comune dell'Iva e delle accise saranno inevitabilmente diversi.

Partiamo dalle merci. Dal 1° gennaio il Regno Unito non farà più parte dell’unione doganale. Si chiarisce quindi che le formalità̀ doganali previste dal diritto dell'Unione saranno applicate, in ogni caso, a tutte le merci in ingresso nel territorio dalle Ue o viceversa dirette nel Regno Unito. Tutto ciò anche se si raggiungerà l’obiettivo di una zona di libero scambio.

Dal prossimo anno, quindi, per importare/esportare da e per il Regno Unito le imprese comunitarie dovranno disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per i rapporti con le amministrazioni doganali. Terminerà anche la validità dello status di operatore economico autorizzato dal Regno Unito e delle altre autorizzazioni rilasciate sempre oltremanica. Stesso discorso per le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito nell'ambito del regime del mercato unico Ue che non saranno più valide nell'Unione.

Inoltre, sarà̀ necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio perché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro fra le parti. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette alle regole generali per l’ingresso nell’Unione e, quindi, anche a dazi se previsti. Questo varrà anche in presenza di un accordo commerciale. Verrà meno anche la conformità di etichettatura, la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse nel mercato dell'Unione riconducibili a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito. Tutto ciò potrebbe comportare la necessità di rivedere le catene di approvvigionamento per gli esportatori europei.

L’Iva sarà esigibile al momento dell'importazione di merci dal Regno Unito nel territorio Iva dell’Unione europea, all'aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'Unione. Saranno esentate le merci esportate dall'Unione al Regno Unito se spedite o trasportate nel Regno Unito, come accade per qualsiasi altra destinazione al di fuori del territorio Ue. Le accise – per i beni per cui sono previste, come gli alcolici o i prodotti del tabacco - saranno esigibili al momento dell'importazione nell'Unione e dovranno essere pagate quando le merci sono immesse sul mercato. Accade già così per tutte le importazioni da Paesi terzi. Non è escluso si possano prevedere misure antidumping, compensative o di salvaguardia per le importazioni dal Regno Unito.

Ovviamente le difficoltà nei commerci ricadono anche sulla catena dei servizi e, quindi, sul trasporto delle merci.

Per poter accedere al mercato unico i prestatori di servizi e i professionisti stabiliti nel Regno Unito dovranno dimostrare la conformità a tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni richieste in Ue e analogamente i prestatori di servizi e i professionisti stabiliti nell'Unione e operanti nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le norme applicabili oltremanica. Per i servizi di trasporto questo vuol dire che le licenze per imprese ferroviarie e macchinisti, vettori aerei e trasportatori su strada rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell’Unione. Le nuove condizioni dipenderanno dall’esito del negoziato.
Il documento chiarisce anche che le patenti di guida non godranno più̀ del reciproco riconoscimento, che verrà̀ affidato ai singoli Stati membri.