Brexit: gli adempimenti per gli autisti previsti dall’accordo
Europa
Il 24 dicembre 2020, dopo lunghe negoziazioni, si è giunti all'accordo Uk-Ue sulla questione Brexit (qui il nostro precedente articolo), ma cosa è cambiato a partire dal 1° gennaio 2021? Come si stanno attualmente regolando i rapporti tra le separate ufficialmente Unione europea e Gran Bretagna?
L'accordo annunciato il mese è stato applicato in maniera provvisoria dal 1° gennaio 2021 e resterà in vigore fino al 28 febbraio 2021, poiché si attende la ratifica del Parlamento europeo e quindi la sua entrata in vigore ufficiale.
Per quanto riguarda il settore transito delle merci e specificamente il trasporto su strada, il “deal” prevede il mantenimento del regime della Licenza Comunitaria per i vettori Ue, mentre gli inglesi avranno una propria licenza riconosciuta dall’Unione europea. Insieme al regime della licenza Ue, sono state sostanzialmente confermate anche le norme unionali in vigore nel settore del trasporto stradale (tempi di guida e riposo; tachigrafo; pesi e dimensioni).
Quali sono gli adempimenti previsti per gli autotrasportatori?
L’autista deve disporre di un passaporto valido, poiché non è richiesto il “visto”; di una patente di guida valida; di una CQC valida; di una patente di guida internazionale; del certificato A1 che certifica la regolarità previdenziale del lavoratore distaccato e del lavoratore che esercita l'attività in più Stati.
L'autotrasportatore, per quanto riguarda poi i documenti relativi al veicolo, deve naturalmente portare con sé il libretto e l'assicurazione/carta verde, ma anche le liste di controllo e le istruzioni per la sicurezza del veicolo (check list per evitare ingresso di clandestini a bordo del veicolo), oltre che altri documenti, come i i registri del tachigrafo.
Sono inoltre necessari i documenti di esportazione corretti e quindi l'autista dovrà disporre di una copia conforme di licenza comunitaria o autorizzazione CEMT, della lettera di vettura CMR, del KAP – Kent Access Permit per l’ingresso del veicolo nel Kent, del numero di riferimento del movimento (MRN) della dichiarazione di esportazione (DAE – documento accompagnamento esportazione), dell'l'MRN e il numero di riferimento locale (LRN) nel caso di trasferimento di merci in base alla convenzione di transito comune (CTC), dell'eventuale Carnet ATA per merci in temporanea esportazione fuori dall'Ue, dell'eventuale Carnet TIR per merci trasportate su un veicolo “sigillato” per definitiva esportazione.
Infine, a seconda del tipo di merce trasportata, l’autista dovrà avere documenti doganali/sanitari a bordo del veicolo, forniti dall’esportatore o da un suo incaricato. L’ autista potrebbe dover seguire percorsi prestabiliti o fermarsi a punti di controllo specifici, in caso di carichi misti o tipi specifici di merci: animali vivi o prodotti animali, merci pericolose, prodotti deperibili, carichi eccezionali.
Di Redazione Tir | 04 Gennaio 2021