Cavalli: ecco quando possono essere trasferiti durante l’emergenza

In tempo di Covid-19 e di misure di contenimento della diffusione del Coronavirus vi sono aspetti che riguardano da vicino la filiera zootecnica e, in particolare, la sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Il ministero della Salute – DG Sanità animale e farmaci veterinari, di concerto con la Protezione Civile, ha stabilito a fine febbraio scorso che tra le movimentazioni di animali non differibili erano ricomprese quelle relative allo spostamento degli animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture. Dubbi sono sorti tra gli operatori della movimentazione degli animali, in particolare di cavalli non destinati ad allevamenti e a macellazione, ma all’attività sportiva. Con nota del ministero della Salute del 18 marzo 2020, sono stati forniti chiarimenti sulla movimentazione di animali, in particolare equidi, dopo segnalazioni da parte di operatori sull’applicazione delle disposizioni di limitazione alla circolazione imposte dalle misure Covid-19.

Con riferimento ai trasporti di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche, gli stessi possono essere trasferiti soltanto per esigenze connesse alla propria salute e benessere, come ad esempio il rientro nel luogo usuale di detenzione e gli spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie. Sono invece espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludico ricreative e per addestramento degli stessi. Infine, riguardo al settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.

Tutte le movimentazioni, inoltre, devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con circolare 18 marzo 2020 sul trasporto degli equidi, ha ribadito che la movimentazione degli animali da riproduzione e del relativo materiale germinale è da ritenersi attività necessaria per la conservazione e il mantenimento del patrimonio zootecnico nazionale, in quanto una restrizione della movimentazione nel periodo di fecondità delle femmine produrrebbe rilevanti danni economici alla filiera ippica. Ricorda infine che gli autotrasportatori in particolare devono attenersi alle disposizioni sulla tracciabilità degli spostamenti sia di animali che del personale addetto al trasporto, nonché all’autocertificazione per gli spostamenti predisposta dal ministero dell’Interno, dove dovrà essere riportata la dicitura “movimentazione di equidi non differibile per motivi sanitari”.