Controlli su merci e animali alle frontiere: adeguamento a norma Ue

Controlli su merci e animali alle frontiere: adeguamento a norma Ue

Europa / Italia

Novità sulle norme che regolano i controlli sanitari su animali e merci che entrano nell’Unione europea. È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta ufficiale il decreto che adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo (n.625/2017) che entra in vigore dal prossimo 20 marzo.

Vediamo cosa cambia.

Sono istituiti i posti di controllo alle frontiere, sotto la direzione del Ministero della salute.

I posti di ispezione frontaliera (PIF) che fino ad oggi hanno assicurato tali controlli assumono ora la denominazione di posti di controllo frontaliero (PCF) a cui passano anche le competenze degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).

Al loro interno vengono svolti controlli sanitari in materia di alimenti, di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA), di mangimi, di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e di animali.

I controlli ufficiali vengono effettuati in ingresso in Italia al primo PCF territorialmente competente; l’autorità doganale può indicarne anche altri nelle vicinanze.
I PCF sono presenti all’interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine,indicati in un elenco previsto dalla norma Ue.
I controlli sui prodotti alimentari, i MOCA e mangimi possono avvenire anche periodicamente.

Prima di arrivare ai posti di controllo frontaliero (PCF) è necessario effettuare una notifica preventiva tramite il sistema TRACES, inserendo il Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE). Va effettuata anche la notifica preventiva tramite il Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS), per garantire la tracciabilità di prodotti fitosanitari e pesticidi in import.

I controlli possono essere documentali, di identità, fisici e di laboratorio, secondo quanto previsto dal Regolamento Ue

L’importazione prodotti non soggetti a controllo va autorizzata dal Ministero della Salute.

Nel caso di non conformità sanitarie sulle partite esaminate, le spese relative ai conseguenti adempimenti sono poste a carico dell’operatore responsabile. Sono previste, infine, anche sanzioni pecuniarie per alcune violazioni (a meno che il fatto non costituisca reato).

Per la mancata notifica preventiva è prevista una sanzione da 517 a 3.100 euro; per  il mancato rispetto degli obblighi prescritti per gli animali e le merci in transito da 5.165 a 30.988 euro; per omissione dell’obbligo di sottostare ai prescritti controlli, mancato rispetto delle prescrizioni previste per partite di merci e animali, violazioni delle prescrizioni impartite dal PCF in caso di non conformità da 7.750 a 46.485 euro.

 

Di Redazione Tir | 12 Marzo 2021

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