Controlli sui tachigrafi: la Commissione Ue risponde ad alcune domande

Controlli sui tachigrafi: la Commissione Ue risponde ad alcune domande

Europa

La Commissione europea ha risposto ad alcune domande in merito all’obbligo dei conducenti di fornire le registrazioni delle attività svolte nella giornata in corso e nei 56 giorni precedenti in occasione di controlli su strada. Vediamo quindi domande e risposte.

Come possono i conducenti ottemperare all'obbligo di esibire i registri degli ultimi 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024?

La Commissione conferma quanto già scritto in nostro precedente articolo (qui il link) in ordine alla possibilità che le carte tachigrafiche rilasciate prima dell’agosto 2023 non abbiano memoria sufficiente per contenere le registrazioni del nuovo periodo richiesto. Ciò – evidenzia la Commissione – potrebbe dipendere dai frequenti cambi di attività effettuati dagli autisti in un periodo di 56 giorni (cosa che avviene, ad esempio, nei casi di utilizzo ripetuto delle funzioni “out of scope”, “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera, ecc..).

Pertanto, fino a quando il conducente non otterrà l’ultima versione della carta tachigrafica, per la Commissione sono possibili le seguenti opzioni:

- i conducenti possono conservare registrazioni o stampe delle loro attività per il periodo continuativo degli ultimi 56 giorni;

- le imprese possono organizzarsi in modo che i conducenti siano in grado di mostrare, durante un controllo su strada, le attività dei giorni che potrebbero mancare nelle registrazioni, quindi, per esempio, fornire all’autista una copia dei dati scaricati dalla carta del conducente;

- gli Stati membri potrebbero richiedere la sostituzione di determinate carte del conducente, conformemente all'articolo 26 (7 bis) del Regolamento (Ue) n. 165/2014.

In che modo i conducenti possono dimostrare di aver attraversato la frontiera finché non guidano un veicolo con un tachigrafo intelligente versione 2 e sono in possesso di una carta conducente del tachigrafo intelligente versione 2?

La Commissione ricorda che dal 1° gennaio scorso, tutti i veicoli che operano in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione devono essere muniti di un tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione (per quelli che montano un tachigrafo intelligente di prima generazione, la sostituzione può essere operata, invece, entro il 18 agosto 2025).

Il nuovo tachigrafo registra in automatico gli attraversamenti di frontiera anche se il conducente dovesse utilizzare una carta tachigrafica non in linea con gli standard più recenti (vale a dire quelle rilasciate prima dell’agosto 2023); pertanto, anche in questo caso il conducente non dovrà inserire manualmente l’attraversamento della frontiera (come, invece, deve fare se utilizza ancora la prima versione del tachigrafo intelligente), tenuto conto che le autorità di controllo possono, ove necessario, controllare in memoria i dati del tachigrafo.

Qualora i conducenti avessero condotto veicoli diversi negli ultimi 56 giorni, le autorità di controllo possono comunque controllare se questi mezzi fossero dotati di tachigrafo intelligente versione 2, il che potrebbe spiegare perché gli attraversamenti di frontiera non sono stati registrati manualmente sulla carta del conducente.

Come fare per le carte del conducente emesse da Paesi dell’AETR extra Ue, molte delle quali rimangono carte del conducente digitali di prima generazione?

La carta del conducente deve essere emessa dal Paese in cui i conducenti hanno la loro residenza normale. Un conducente impegnato in operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'AETR, pertanto, è soggetto alle norme dell'AETR e non alle disposizioni derivanti dal Regolamento (UE) n. 165/2014, come la registrazione manuale degli attraversamenti di frontiera o l'obbligo di presentare le attività degli ultimi 56 giorni.

Tuttavia, nel momento in cui questo soggetto lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto europea deve osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 165/2014 sul tachigrafo. In tal caso la residenza normale del conducente diventa quella del Paese Ue in cui lavora, per cui è responsabilità del datore di lavoro garantire che il conducente rispetti la normativa Ue sui tachigrafi.

In quali Paesi AETR extra Ue i veicoli possono essere dotati di un tachigrafo intelligente e possono essere emesse carte tachigrafiche intelligenti?

I paesi che hanno norme identiche a quelle UE in materia di tachigrafo intelligente sono: Regno Unito, Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera.

Tra le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, i seguenti Paesi hanno ottenuto certificati crittografici per tachigrafi intelligenti dalla Commissione, che consentono loro di emettere carte tachigrafiche intelligenti: Bosnia Erzegovina e Serbia.

I veicoli immatricolati in Ucraina possono essere dotati di un tachigrafo intelligente e l'Ucraina ha la possibilità di sviluppare la propria infrastruttura per tachigrafi intelligenti (inclusa l'emissione di carte).

Di Redazione Tir | 29 Gennaio 2025

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