Covid-19: accordi multilaterali per le merci pericolose

Fra i settori su cui è stato necessario intervenire a causa dell’emergenza epidemiologica del Covid - 19 c’è quello del trasporto di merci pericolose che per la sua particolare natura richiede autorizzazioni e certificazioni di guida specifiche, disciplinate a livello nazionale e internazionale dall’ADR per quel che riguarda la strada e dal RID per la movimentazione su ferro. Per questo motivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni accordi multilaterali promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi per estendere la validità di alcune delle certificazioni richieste dalle regolamentazioni che vigono per il settore.

 

Vediamoli nel dettaglio.

  • Con l’accordo M324 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020. Pertanto, gli autisti potranno continuare a circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo accordo, pur con il certificato scaduto (“patentino ADR”).
  • Gli accordi M324 e RID 1/2020 prevedono la proroga fino al 30 novembre 2020 della validità dei certificati del consulente sicurezza trasporti merci pericolose in scadenza tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.
  • Con l’Accordo M325 si estende al 30 agosto 2020 la validità dei certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. I veicoli potranno circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo accordo. In ogni caso, le ispezioni tecniche necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte prima del 1° settembre 2020.
  • Gli Accordi M325 e RID 2/2020 prorogano al 30 agosto 2020 la validità di tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Ne consegue che le cisterne potranno quindi circolare in tutti i Paesi firmatari l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno comunque essere svolti prima del 1° settembre 2020.
  • Con gli Accordi M326 e RID 3/2020 viene concesso - in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203 - il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas, fino al 31 agosto 2020.
    Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
    Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
    Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto questa dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 03/2020)”.
  • Gli Accordi M327 e RID 4/2020 prolungano al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. Questo tipo di recipienti potranno essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente i due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima del 1° settembre 2020.
    Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M327)” o “Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 04/2020)”.

Il MIT sottolinea, inoltre, che tali accordi multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo  e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
fermo restando che tutte le altre disposizioni dell’ADR e del RID devono essere comunque applicate.