Covid-19: le direttive dell’Interno per i controlli su strada

Il ministero dell’Interno, in una nota del 20 maggio, ha fornito indicazioni agli operatori di Polizia circa i controlli da effettuare in questa fase dell’emergenza Coronavirus.
Per quanto riguarda il trasporto merci, che ricordiamo essere sottoposto all’osservanza del Protocollo del 20 marzo, sono previsti obblighi specifici per l’azienda di trasporto, l’azienda presso la quale si svolge l’attività di carico e scarico e l’autotrasportatore.

Adempimenti dell’azienda di trasporto (vettore) e dell’impresa che cura lo scarico/carico della merce:

• informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
• sanificare ed igienizzare i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori, ed effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
• nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
• garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;

Adempimenti a carico dell’autotrasportatore:

• se possibile, rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina (costituisce eccezione a tale obbligo la necessità di svolgere manovre fuori dal mezzo, funzionali al trasporto, ovvero il dover corrispondere ad esigenze personali);
• rimanere a bordo del veicolo nel luogo di carico/scarico se è sprovvisto di DPI o, in alternativa, mantenere durante tali operazioni la distanza di almeno un metro dagli altri operatori;
• indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente o un addetto al carico/scarico (o nel caso del custode/guardiano, diverso dal conducente, nel trasporto di animali vivi), quando non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale;
• non accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati;
• indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;

Sia nel caso di violazione del Protocollo sia nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni adottate da autorità locali, sono previste le sanzioni amministrative ex art. 4 del decreto legge 19/2020: pagamento di una somma da 400 a 3.000 che aumenta di un terzo nel caso la violazione sia commessa alla guida di un veicolo).
La violazione sarà contestata al soggetto avente responsabilità diretta sull’osservanza di quell’obbligo specifico (vettore, azienda carico/scarico, autista).
Sono inoltre previste, dal decreto legge 33/2020, sanzioni accessorie per violazioni commesse durante l’esercizio di un’attività come la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l'organo accertatore di disporre la chiusura per una durata non superiore a 5 giorni, nei casi in cui fosse necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Può essere dunque disposta la sospensione provvisoria dell'attività di trasporto in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni di sicurezza non possa avvenire nell'immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell'accertamento.

Infine, per quanto riguarda l’ingresso in Italia del personale viaggiante, il decreto legge 33/2000 e il successivo dpcm del 17 maggio hanno eliminato le precedenti distinzioni tra personale viaggiante di imprese aventi o meno sede legale in Italia e quindi i conducenti, e ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di personale viaggiante impiegato nel settore dell'autotrasporto, possono fare ingresso in Italia senza alcuna formalità a prescindere dalla provenienza.