Cronotachigrafo: pubblicato il Decreto che disciplina omologazioni e autorizzazioni

Sarà il vigore dal 6 maggio il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che disciplina le modalità di omologazione delle carte tachigrafiche e le autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di intervento tecnico. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile e abroga i precedenti decreti sulla stessa materia.

Tra i soggetti autorizzabili, figurano anche le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico e meccatronico anche se, per evitare conflitti di interesse, queste imprese non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui siano titolari le stesse oppure i soggetti appartenenti a persone giuridiche ad esse riconducibili.

Il decreto disciplina poi i requisiti dei Centri tecnici (art. 7), l’autorizzazione a durata biennale (art. 8) e il rinnovo dell’autorizzazione (art.9).

L’art. 17 disciplina le verifiche periodiche dei tachigrafi che hanno luogo almeno ogni due anni a decorrere dall’ultimo controllo e, comunque, dopo ogni riparazione, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre 20 minuti e dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo).

L’art.18 si occupa del trasferimento dei dati della memoria dell’apparecchio di controllo, prima della sostituzione o del ritiro dell’unità elettronica di bordo. Il Centro tecnico consegna i dati trasferiti all’impresa di autotrasporto che ha effettuato l’ultimo blocco di registrazioni, su richiesta scritta di quest’ultima che viene formulata mediante:

consegna nelle mani del responsabile del Centro tecnico o di un suo delegato;

invio a mezzo PEC;

raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’art. 26, infine, detta una normativa transitoria per i Centri tecnici autorizzati in base alle normative previgenti. In particolare, le autorizzazioni a operare sui tachigrafi analogici rilasciate prima del 6 maggio decadono automaticamente alla scadenza del primo rinnovo (di durata biennale) successivo all’entrata in vigore del nuovo DM. Negli altri casi, le autorizzazioni decadono trascorsi 18 mesi sempre dall’entrata in vigore del DM (novembre 2024).