Decreto Agosto: le nuove misure del Governo

Decreto Agosto: le nuove misure del Governo

Norme

Con il Decreto Agosto il Governo ha stanziato ulteriori risorse per il sostegno e il rilancio dell’economia. Per l’autotrasporto, in particolare, sono state stanziate risorse aggiuntive per 5 milioni di euro destinate ad aumentare gli importi delle spese non documentate.

Tra le misure fiscali, vi è l’ulteriore rateizzazione dei versamenti di imposte e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi che dovranno essere versati a partire dal 16 settembre in 4 rate mensili, in ragione del 50% degli importi sospesi, mentre il restante 50% dovrà essere versato in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021; viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i cosiddetti “forfettari” che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; è stato raddoppiato ad euro 516,46 - limitatamente al periodo d’imposta 2020 -  l’importo esentasse del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

In materia lavoro, è stata prorogata la cassa integrazione “Covid-19”, la cui durata massima è pari a 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane solo per datori di lavoro ai quali è già stato interamente autorizzato il precedente periodo di cassa per Covid-19.  Le 18 settimane devono essere comprese nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. A carico delle imprese è dovuto – a differenza dei precedenti Decreti Cura Italia e Rilancio - un contributo addizionale, ad eccezione di quelle che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%.

Altre novità riguardano l’esonero per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020 dal versamento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, cioè le nuove 18 settimane, e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale. Inoltre, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Riguardo ai contratti a termine, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2020, mentre è stato confermato il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020, ad eccezione della cessazione dell’attività di impresa e nei casi di fallimento. Un’importante misura per le imprese operanti nel Sud e in Umbria è quella introdotta in tema di decontribuzione, previa autorizzazione della Commissione Ue: l’esonero contributivo, con esclusione dei premi e contributi Inail, è pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti.

Di Redazione Tir | 26 Agosto 2020

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