Divieti di circolazione 2021: ecco i giorni vietati ai tir

Divieti di circolazione 2021: ecco i giorni vietati ai tir

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È stato pubblicato il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2020, che disciplina i divieti di circolazione dei mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 tonnellate per il prossimo anno. In totale saranno 76 i giorni di divieto, uno in meno rispetto all’anno in corso, e in particolare:

Gennaio: inizialmente erano previsti divieti per tutte le domeniche e i giorni venerdì 1 e mercoledì 6, dalle 09.00 alle 22.00; successivamente con decreto del 31 dicembre, la ministra Paola De Micheli ha sospeso le interdizioni nei giorni venerdì 1° gennaio, domenica 3 gennaio, mercoledì 6 gennaio, domenica 10 gennaio.

Febbraio: tutte le domeniche dalle 9:00 alle 22:00;
Marzo: tutte le domeniche dalle 9:00 alle 22:00;
Aprile: venerdì 2 dalle 14.00 alle 22:00, sabato 3 dalle 9:00 alle 16:00, domenica 4 dalle 9:00 alle 22:00, lunedì 5 dalle 9:00 alle 22.00, martedì 6 dalle 9.00 alle 14.00, le restanti domeniche dalle 9:00 alle 22.00;
Maggio: tutte le domeniche e sabato 1 dalle 9.00 alle 22.00;
Giugno: tutte le domeniche e mercoledì 2 dalle 7.00 alle 22.00;
Luglio: tutti i sabati dalle 8.00 alle 16.00, tutte le domeniche dalle 7.00 alle 22.00 e venerdì 23 e venerdì 30 dalle 16.00 alle 22.00;
Agosto: tutte le domeniche dalle 7.00 alle 22:00, tutti i sabati dalle 8.00 alle 22.00; venerdì 6 e 13 dalle 16.00 alle 22.00;
Settembre: tutte le domeniche dalle 7:00 alle 22:00;
Ottobre: tutte le domeniche dalle 9:00 alle 22:00;
Novembre: tutte le domeniche dalle 9:00 alle 22:00 e lunedì 1 dalle 9.00 alle 22.00;
Dicembre: tutte le domeniche dalle 9:00 alle 22:00, mercoledì 8 e sabato 25 dalle 9:00 alle 22:00.

Tra le novità del nuovo calendario, sottolineiamo che nell’elenco delle tipologie di merci il cui trasporto non è sottoposto a divieto sono stati aggiunti i prodotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, come i dispositivi per la protezione individuale e i prodotti per l’igiene delle superfici.
Inoltre, il divieto non si applica per quei veicoli che a causa di necessità urgenti richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa e per quei veicoli che compiono il percorso per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purchè non si trovino ad una distanza superiore a 50 km da tale sede al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. Ancora sono esentati anche tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione.
Infine, tra le agevolazioni per il trasporto intermodale è inclusa la previsione che il divieto non si applichi per i veicoli impiegati per i trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali, purchè muniti di idonea documentazione che attesti la destinazione o provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

 

 

 

Di Redazione Tir | 29 Dicembre 2020

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