
Conversione in Legge del DL Infrastrutture: le novità per il settore
Italia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del cosiddetto Decreto Legge Infrastrutture (qui un nostro precedente articolo).
Come più volte anticipato, la misura introduce importanti novità per il settore dell’autotrasporto; vediamo le principali.
Tempi di carico e scarico
La nuova Legge riduce innanzitutto il periodo di franchigia dai 120 minuti precedenti a 90 minuti. Dopo un’ora e mezza scatta quindi il pagamento, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. In sede di conversione è stata anche introdotta una precisazione, ovvero che nell’ambito della nuova franchigia di 90 minuti per ciascuna operazione (precedente al carico e allo scarico), “sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce”.
Il testo prevede inoltre che il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto “è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione”.
Inoltre, il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore l’indennizzo per il superamento del periodo di franchigia.
Tempi di pagamento
La nuova Legge interviene anche sui controlli per il rispetto dei tempi di pagamento dei contratti di trasporto che saranno rafforzati mediante il coinvolgimento dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Quest’ultimo, in particolare, potrà segnalare i committenti che non rispettano i tempi di pagamento.
Il testo chiarisce che, nel caso di alcune violazioni delle disposizioni sui termini di pagamento nei contratti di trasporto di merci su strada “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su segnalazione del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287”.
Fondi per il settore
Confermata anche la misura relativa al rinnovo del parco veicolare del settore dell’autotrasporto, con un importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Queste risorse saranno ripartite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia.
Trasporti eccezionali
Novità anche per i trasporti eccezionali. Il nuovo comma 3 bis dell’art. 4 prevede infatti che l’Ainop (Archivio informatico delle opere pubbliche), istituito presso il MIT, venga “integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l’aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti”. Tale integrazione avverrà tramite l’interoperabilità dell’Ainop con i sistemi informativi geografici (GIS) già in uso alle concessionarie autostradali, Anas ed enti locali, nonché con i sistemi telematici dell’Albo degli Autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà. Grazie a questa interoperabilità, l’Ainop sarà in grado di “fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l’ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione.” La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto per definire le modalità con le quali realizzare questa interoperabilità, per l’avvio di una fase di sperimentazione.
Rinvio del blocco dei diesel Euro 5
La Legge prevede anche il differimento dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 del termine per la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5 nelle regioni del Bacino Padano, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Inoltre, le limitazioni strutturali legate alla categoria ecologica del veicolo, dovranno applicarsi prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 100mila abitanti (rispetto ai 30mila di oggi). Decorso il nuovo termine del 1° ottobre 2026, le regioni possono prescindere dal prevedere limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli di categoria Euro 5 nei piani di qualità dell’aria, adottando, negli stessi piani, delle “misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”.
Rimane ferma la facoltà, per le regioni, di introdurre la limitazione strutturale per i mezzi Euro 5 prima della scadenza del 1° ottobre 2026 mediante l’aggiornamento dei rispettivi pianti di qualità dell’aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.
Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica
La Legge istituisce anche il cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (Cigal). Il cruscotto ha lo scopo di “fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l’imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l’ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l’insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all’erario nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Il Cigal è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Con un decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge saranno definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Cigal e le regole per il trattamento dei dati.
Obbligo di restituzione degli imballaggi e dei pallets
Con l’introduzione di un nuovo comma 2 bis nell’art. 4 del Decreto, viene parzialmente modificata la norma ultradecennale dell’art. 11 bis, comma 1, del D.Lgs 286/2005, che, in caso di trasporto di merce imballata oppure stivata su apposite unità per la movimentazione, stabilisce che il vettore “non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.
In seguito alla modifica, l’esenzione opera quando lo stivaggio della merce sui pallets sia stato effettuato “per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore”.
Con questa nuova disposizione, quindi, la responsabilità del vettore per la gestione e la restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione (ad es. i pallets) è limitata solo quando viene caricato da soggetti terzi (siano essi il committente, un caricatore specifico o società di facchinaggio che operano per contro dei primi due).
Targhe prova
Vengono confermati il comma 2 e il comma 3, i quali intervengono rispettivamente sulle tariffe riconosciute agli ispettori MOT e sull’aggiornamento del DPR 24 novembre 229/2023 relativo al rilascio delle targhe prova.
In merito al rilascio delle targhe prova, è stata approvata una disciplina ad hoc per le autorizzazioni relative all’utilizzo dei veicoli in fase di movimentazione in ambito portuale. In particolare, è previsto che il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili corrisponda al totale dei dipendenti impiegati nelle attività operative, nonché dei dipendenti e dei soci del fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui l’impresa portuale si avvale per tali operazioni.
Di Redazione Tir | 22 Luglio 2025