DL Infrastrutture, tutte le novità per l’autotrasporto

DL Infrastrutture, tutte le novità per l’autotrasporto

Italia

Novità importanti per l’autotrasporto sono arrivate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la numero 116 del 21 maggio scorso, in vigore dalla stessa data) del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 in materia di trasporti e infrastrutture. 

In particolare, nel provvedimento sono stati inseriti due articoli (artt. 4 e 5) che impattano su tematiche di stretto interesse delle imprese di autotrasporto, come: la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico; i tempi di pagamento; il ripristino dei fondi per il settore tagliati con la Legge di Bilancio 2025; la revisione dei compensi spettanti al personale della Motorizzazione per le operazioni fuori sede; la modifica delle norme sul rilascio delle targhe prova.

Analizziamo queste modifiche non prima, tuttavia, di aver precisato che queste norme potrebbero subire delle modifiche durante la fase di conversione in legge del provvedimento (che, ricordiamo, deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Tempi di attesa al carico e scarico

Il comma 1 dell’art. 4 riscrive completamente l’art. 6 bis del Decreto Legislativo 286/2005, che disciplina la materia dei tempi di attesa precedenti al carico e allo scarico della merce.

Il nuovo articolo 6 bis è il seguente:

1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2, è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi “(Indice FOI)”. La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, l’indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Rispetto al testo antecedente alle modifiche, ci sono numerose e significative novità per gli autotrasportatori, che proviamo a sintetizzare.

  • Innanzitutto, la franchigia viene ridotta a 90 minuti per ciascuna operazione (dalle precedenti due ore), e l’indennizzo legato al superamento di questo periodo è adesso pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (dai 40 euro precedenti).
  • Le indicazioni su luogo e orario di svolgimento delle operazioni e sulle modalità di accesso ai punti di carico e scarico, devono essere fornite non solo dal committente, ma anche dal destinatario o dal caricatore del veicolo. Se nessuno di questi soggetti dovesse provvedere in tal senso, la norma dà al vettore la possibilità di dimostrare l’orario di arrivo sul luogo di svolgimento delle operazioni di carico o scarico, tramite i propri sistemi di geolocalizzazione o, per i veicoli forniti del nuovo tachigrafo intelligente, mediante i dati registrati dall’apparecchio di controllo.
  • Si allarga la platea dei soggetti tenuti al pagamento dell’indennizzo per il superamento della franchigia di 90 minuti di attesa. Infatti, insieme al committente (che veniva già chiamato in causa con la vecchia formulazione della norma), il vettore potrà rivolgere le sue pretese (nel termine di prescrizione di un anno, stabilito dall’art. 2951 del codice civile) anche al caricatore, visto che questi due soggetti sono responsabili in solido. Naturalmente, colui che dovesse procedere al pagamento, ha diritto di rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile del ritardo. Inoltre, se nessuno degli obbligati dovesse provvedere al pagamento, il vettore può proporre domanda di ingiunzione nei loro confronti a norma degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. L’indennizzo è soggetto a rivalutazione automatica annuale, utilizzando l’indice Istati dei prezzi al consumo per le famiglie di operari e impiegati (indice FOI).
  • Altra novità riguarda l’estensione del diritto a ottenere l’indennizzo, anche in caso di superamento dei tempi di carico e scarico fissati nel contratto di trasporto.
  • Per finire, viene riconosciuta al conducente la possibilità di assistere e visionare alle operazioni di carico del proprio veicolo, tenuto conto anche delle responsabilità a cui va incontro quando, in occasione di un controllo su strada, venissero riscontrate delle irregolarità sanzionabili ai sensi degli artt 164 e a67 del Codice della Strada. Le operazioni di scarico, invece, possono avvenire anche in assenza dell’autista.

Tempi di pagamento dei servizi di trasporto

La norma sui tempi di pagamento dei servizi di trasporto, contenuta ai commi dal 12 al 15 dell’art. 83 bis del Decreto-Legge 112/2008, viene rafforzata prevedendo l’intervento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

In pratica, la modifica lascia inalterato l’impianto sanzionatorio in vigore, aggiungendo tuttavia una norma che potrebbe rafforzare il rispetto dei tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto (ricordiamo: 60 giorni dall’emissione della fattura da parte del vettore). Infatti, si prevede che di fronte a violazioni reiterate e diffuse di questa normativa da parte del committente, il trasportatore in prima persona, oppure tramite il Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, può richiedere l’intervento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM). Peraltro, l’AGCM può anche intervenire d’ufficio senza essere stata sollecitata dal trasportatore o dal Comitato Centrale, quando abbia comunque avuto notizia di queste inadempienze. 

A quel punto, si applica la procedura per l’intervento dell’AGCM stabilita dalla Legge 287 del 10 ottobre 1990, per cui l’Autorità diffida il committente a cessare la violazione (riconoscendo al trasportatore quanto dovuto) e, qualora ciò non avvenisse, a quel punto applica la sanzione prevista dall’art. 15 della Legge. Questa sanzione, secondo quanto stabilisce il comma 1 bis del predetto articolo, può arrivare fino al 10% del fatturato dell’impresa committente.

Ripristino dei fondi per il settore

I fondi per l’autotrasporto che erano stati interessati dai tagli orizzontali previsti dall’ultima Legge di Bilancio (per un totale di 12 milioni di euro) sono stati ripristinati e andranno ad implementare la dotazione dei contributi per il ricambio del parco veicolare (6 milioni per il 2025 e 6 milioni per il 2026).

Compensi per il personale della Motorizzazione

L’art. 5 del Decreto interviene al comma 2 sui compensi spettanti al personale della Motorizzazione per le operazioni fuori sede ai sensi dell’art. 19 della Legge 870/1986. Viene tra l’altro stabilito che in aggiunta agli importi già previsti dalla norma (350 euro lordi per la giornata completa e 175 euro per le operazioni svolte in seduta antimeridiana o pomeridiana), si prevede che al personale in questione spettino i seguenti compensi:

a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall’ordinaria sede di servizio, un importo pari a 100 euro dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall’ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

c) in caso di trasferte all’estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.

Se le operazioni sono svolte anche con la partecipazione del personale del MIT con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell’attività, gli importi sono maggiorati del 40%.

Targhe prova dei veicoli 

Con un futuro decreto da adottare entro 60 giorni, verrà riscritta la normativa sul numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare, tenuto conto del numero di addetti. Nell’attesa, la disposizione stabilisce che il numero massimo è fissato in numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività d’impresa. In questo modo, viene superata la limitazione introdotta dal D.P.R 229 del 21.12.2023, in vigore dal 29 febbraio 2024, secondo la quale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili è pari ad una ogni cinque addetti.

Di Redazione Tir | 30 Maggio 2025

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