DL Infrastrutture: via libera alla nuova norma sui tempi di carico e scarico

DL Infrastrutture: via libera alla nuova norma sui tempi di carico e scarico

Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Infrastrutture che contiene una serie di misure per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’attuazione di alcuni adempimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Decreto contiene inoltri importanti novità per l’autotrasporto a partire dalla modifica della disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e della franchigia.

Nel testo si legge: “Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a 90 minuti per ciascuna operazione”.

Il periodo di franchigia, come già anticipato in un nostro precedente articolo (qui il link) si riduce quindi dai 120 minuti precedente a 90 minuti.

Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto sono tenuti a fornire al vettore “indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione”.

Inoltre, il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia “pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione”. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice FOI.

La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento. L’indennizzo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

Di Redazione Tir | 19 Maggio 2025

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