Dogane: dal 1° ottobre eDas obbigatorio per i carburanti

Dogane: dal 1° ottobre eDas obbigatorio per i carburanti

Norme

Da ottobre scatta l’obbligo di e-Das per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante e per alcuni oli lubrificanti.

L’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-Das) è stato stabilito dall’Agenzia delle Dogane con determinazione direttoriale del 10 maggio e sarà attivo dal 1° ottobre.

L’e-Das dovrà contenere:
- Il codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
- Il numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito (in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale);
- partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
- denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
- durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
- peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione.

Nella fase di prima applicazione, in casi problematiche tecniche del sistema elettronico dello speditore che impediscano l’emissione dell’e-Das, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il soggetto che ne fa richiesta – per un periodo non superiore a 60 giorni – ad emettere l’e-Das cartaceo che contenga però tutti gli elementi sopra elencati.
Gli esercenti che non adegueranno i loro sistemi all’e-Das entro il 31 Settembre, non potranno utilizzare Das cartacei in giacenza per le spedizioni di benzina e gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Di Redazione Tir | 25 Settembre 2020

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