E-DAS: determinazione dell’Agenzia delle Dogane

E-DAS: determinazione dell’Agenzia delle Dogane

Norme

L’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni - con Determinazione 138764/RU del 10 maggio 2020 - circa i tempi e le modalità della presentazione esclusivamente in formato telematico del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (e-DAS), così come stabilito dall’art. 11 del DL 26 ottobre 2019, n.124 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L’ambito di applicazione ha chiarito che la circolazione della benzina e del gasolio usati come carburante e assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato è effettuata con la scorta dell’e-DAS contenente i campi obbligatori indicati nella Determinazione. Il trasporto dei carburanti deve essere accompagnato da una copia stampata dell’e-DAS. Tale documento, regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario. L’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell’arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sistema informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso. Una copia dell’e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno in cui l’e-DAS è stato emesso. Per quanto concerne la validità temporale dell’e-DAS, l’articolo 7 elenca diverse ipotesi:

  1. l’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario;
  2. qualora durante il trasporto si verifichino circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata prevista, lo speditore è tenuto a fornirne immediata comunicazione tramite il sistema informativo all’Ufficio delle Dogane competente sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire una volta che la comunicazione sia stata ricevuta dall’Ufficio delle Dogane e sia stata inoltrata dallo speditore all’incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munite di sistemi di tracciamento della posizione il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista.
  3. Sull’incaricato del trasporto, l’art.8 pone i seguenti obblighi: stabilire un colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore; esibire l’e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e custodire la copia stampata dell’e-DAS ricevuta dallo speditore; munirsi di altra copia stampata in caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, prima della prosecuzione del viaggio; informare lo speditore in caso di superamento della durata prevista per il trasporto; consegnare copia stampata dell’e-DAS dal precedente incaricato al nuovo, in caso di variazioni dell’incaricato del trasporto; comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato.
    Gli articoli 14 e 15 trattano in particolare il trasporto di tali prodotti. In caso di trasporto di più partite con oli minerali effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati, lo speditore emette tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte. L’incaricato del trasporto deve vuotare completamente l’autobotte presso l’ultimo impianto di distribuzione stradale di carburanti. Per i carichi non predeterminati, il trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-rete effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, necessita di un e-DAS “collettivo” per l’intera quantità trasportata. Riguardo all’autorizzazione all’impiego dell’e-DAS, l’articolo 18 stabilisce che ciascun esercente deposito che spedisce gasolio o benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della determinazione e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. L’Ufficio, qualora non rilevi ragioni ostative, con apposito provvedimento autorizza il depositario per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione in forma esclusivamente del DAS, specificando la relativa data di decorrenza dell’efficacia.

Durante la fase sperimentale i documenti informatici emessi non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina dell’accisa. Fino al completamento dell’estensione dell’informazione del DAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa, è ammessa la possibilità di compilare i DAS cartacei integrandoli con i dati obbligatori previsti per l’e-DAS. Ricordiamo che secondo il cronoprogramma dell’Agenzia delle dogane dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 tutti gli operatori lavorano in ambiente reale con DAS elettronico, in parallelo con il DAS cartaceo, mentre a partire dal 1° luglio 2020 diventerà obbligatorio l’e-DAS per tutti i depositi di benzina e gasolio.

Di Redazione Tir | 15 Maggio 2020

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