Eccezionali: chiarimenti MIT sulla proroga delle autorizzazioni

La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare MIT prot. 4051 del 1° giugno 2020, ha fornito chiarimenti sulla proroga alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali introdotta dall'articolo 103 del “Cura Italia”, convertito dalla Legge n.27/2020.

La circolare precisa che, visto che l’obiettivo della disposizione di proroga è quello di venire incontro alle esigenze degli operatori in un momento di ridotta operatività degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni TE, per tutte le autorizzazioni rientranti nella proroga, ai fini dell’estensione di validità, non è dovuto alcun diritto di istruttoria ulteriore (per l’espletamento degli accertamenti tecnici sui manufatti) rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
Nel caso in cui sia previsto un indennizzo di usura proporzionale anche al tempo di validità dell’autorizzazione, la proroga si traduce anche in una esenzione del pagamento dell’indennizzo stesso per tutta la durata dell’estensione e, quindi, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato in fase di ottenimento del titolo in scadenza.

Ci sono, però, condizioni e casi particolari.
Non rientrano, per esempio, nell’estensione di validità delle autorizzazioni, le singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano della proroga possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 Cds, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.

Qui la circolare: Circolare MIT 1 giugno 2020