Eccezionali: il TAR annulla obbligo di preavviso e annotazioni

Il ministero dell’Interno, con circolare 23 giugno 2020, ha dato notizia della Sentenza TAR Lazio n. 6616 del 16 giugno 2020 con la quale è stato annullato il provvedimento  ANAS prot.n.CDG-0583125-P del 17 ottobre 2019, relativo all’obbligo di preavviso di transito almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio e di annotazione della data e ora di inizio e fine viaggio per le autorizzazioni singole, multiple e periodiche rilasciate da tale Ente per i veicoli eccedenti i limiti di massa, ai sensi dell’art.10 CdS. Di conseguenza, il ministero dell’interno ha proceduto ad annullare le circolari diramate dal Servizio di Polizia stradale sull’applicazione del regime sanzionatorio per il mancato preavviso di transito, al fine di uniformarsi alla Sentenza. Restano in vigore, invece, le sanzioni previste per l’omessa annotazione della data di inizio/fine viaggio nelle autorizzazioni singole o multiple, per le quali sia richiesto il pagamento dell’indennizzo di usura di cui al comma 18 dell’art.10 CdS e dell’art. 16 del Regolamento di esecuzione del Codice. In particolare, la Sentenza stabilisce l’illegittimità di considerare equivalente alla circolazione senza autorizzazione il mancato rispetto degli obblighi di preavviso di almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio, in assenza di una norma di legge che lo preveda mentre riguardo alle annotazioni, esse sono previste dalla legge per le autorizzazioni singole e multiple, ma non per quelle periodiche. Il ricorso era stato promosso da alcune imprese specializzate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici che ritenevano incompatibile tale obbligo con il modello produttivo “just in atime” che caratterizza il mercato dell’acciaio.