
Emergenza caldo: le indicazioni Inps per la richiesta di integrazione salariale
Italia
A seguito dell’emergenza caldo e delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori emesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (qui il nostro precedente articolo), l’Inps ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze di richiesta di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. In questo caso, nella domanda il datore riporterà gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Anche in presenza di temperature pari o inferiori a 35 °C, è possibile l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale, qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale; ciò può dipendere anche dalle modalità di svolgimento dell’attività (es, all’esterno in luoghi esposti al sole oppure con l’impiego di strumenti di protezione come tute, casci ecc..). Stessa cosa per il tasso di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, tenuto conto che in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.
Queste indicazioni – precisa l’Inps – valgono anche per le lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo di questi sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.
Infine, l’Inps ricorda che le causali prima citate integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con queste causali:
non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;
il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
Di Redazione Tir | 09 Luglio 2025