
Emergenza caldo: le linee guida per la logistica; in Emilia Romagna stop tra le 12.30 e le 16:00
Italia
Il caldo si fa sentire sempre di più e per molte categorie di lavoratori potrebbe essere troppo rischioso per la loro salute. Per questo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, il 19 giugno, le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
Il documento distingue il rischio da radiazione solare, presente solo negli ambienti outdoor, da quello da calore che può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati, e fornisce le linee di indirizzo specifiche per alcuni comparti, tra cui quelle per la logistica.
In particolare, viene evidenziato che all’interno dei magazzini dove si svolgono queste attività possono essere presenti diversi fattori di rischio, quali, ad esempio:
la movimentazione manuale dei carichi (con diversi livelli di dispendio metabolico);
mezzi in movimento, con ribalte o saracinesche che si aprono e si chiudono frequentemente per il passaggio e il carico delle merci;
utilizzo di zone all’aperto sotto tettoie per l’immagazzinamento e attività all’interno;
in caso di magazzini dotati di celle frigorifere, la presenza di ambienti a temperatura controllata che possono arrecare ai lavoratori brusche variazioni di temperatura.
Infine, nel comparto della logistica spesso intervengono sullo stesso ambiente più aziende e più datori di lavoro e l’attività viene svolta da committenti, ditte in appalto, lavoratori interinali.
Al termine di queste considerazioni, è stata inserita una scheda di autovalutazione del comparto della logistica.
Sulla scorta di queste linee guida la quasi totalità delle Regioni sta adottando delle ordinanze di divieto di svolgimento dell’attività lavorativa all’aperto tra le ore 12.30 e le 16, nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili all’aperto. L’Emilia Romagna ha esteso il divieto anche al lavoro nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti).
Di Redazione Tir | 03 Luglio 2025