Fondo di Garanzia: proroga per il rinnovo dell’autorizzazione
Norme
L’art. 13, al comma 1 lett. a, del DL Liquidità ha introdotto alcune novità inerenti al Fondo di Garanzia, prevedendo la proroga dei termini per il rinnovo dell’autorizzazione concessa ai soggetti garantiti.
Per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, i soggetti garanti, entro 3 mesi dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre il 30 settembre 2020, dovranno inviare al Gestore del Fondo, via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] la consueta documentazione, disponibile nella sezione “Moduli per i soggetti garanti autorizzati” della pagina Modulistica:
• modulo per la richiesta di autorizzazione (lo stesso inviato in fase di prima autorizzazione);
• copia del bilancio 2019 redatto o riclassificato secondo gli schemi previsti dalle istruzioni di Banca d’Italia e completi di nota integrativa (la conformità ai predetti schemi dell’eventuale riclassificazione deve essere attestata da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero dal collegio sindacale del soggetto garante autorizzato);
• Il file Excel “Data input”.
Di Redazione Tir | 28 Maggio 2020