Guida con carta di circolazione sospesa, i chiarimenti degli Interni

Guida con carta di circolazione sospesa, i chiarimenti degli Interni

Italia / Norme

Cosa succede in caso di guida di un veicolo con carta di circolazione sospesa?

A chiarirlo è una nota della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, dello scorso 17 marzo.

L’articolo 217 del Codice della Strada stabilisce che “chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186”. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.
L’articolo 214 prescrive che la sospensione della carta di circolazione comporti il fermo amministravo del veicolo prevedendo l'affidamento in custodia a un determinato soggetto e sanzionando la violazione dei relativi obblighi da parte del custode del veicolo anche con pene accessorie sulla patente e sul veicolo (revoca della patente e confisca del mezzo). 

Entrambe le disposizioni si applicano in caso di circolazione con un· veicolo con carta di circolazione sospesa. Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro ai fini della confisca e nel caso in cui il conducente sia il custode del veicolo, si procede anche alla segnalazione per la revoca della patente di guida. 

In caso di reiterazione della violazione è inapplicabile la sanzione accessoria della confisca perché il veicolo deve essere confiscato già alla prima violazione del fermo del mezzo con carta di circolazione sospesa (come prescritto dall’articolo 214). L'istituto della reiterazione trova sempre applicazione quando viene commessa nuovamente la stessa violazione entro 5 anni. 

Di Redazione Tir | 20 Marzo 2025

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