
Idoneità finanziaria: il MIT chiarisce le modalità di dimostrazione annuale
Italia
Il requisito dell’idoneità finanziaria è una delle condizioni essenziali per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e deve essere dimostrato con cadenza annuale da tutte le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Il 17 febbraio, con la circolare n. 4499, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto ha fornito chiarimenti operativi in merito alla corretta dimostrazione annuale del possesso del requisito, in base al Regolamento (CE) n. 1071/2009.
La normativa prevede che il requisito possa essere comprovato attraverso due diverse modalità:
ordinaria, mediante certificazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
alternativa, tramite attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.
La Circolare interviene, in particolare, su alcuni profili applicativi oggetto di quesiti da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, fornendo indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale.
Tra gli aspetti chiariti, si evidenzia che:
la documentazione che attesta il possesso del requisito di idoneità finanziaria, costituita dal modello IDOFIN e dalla relativa certificazione sottoscritta dal Revisore Legale (ovvero dall’attestazione bancaria o assicurativa), deve essere presentata agli Uffici della Motorizzazione Civile territorialmente competenti esclusivamente dall’impresa interessata o da soggetti legittimati operanti per suo conto (quali studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264/1991 o delegati occasionali);
i soggetti certificatori (revisori Legali, istituti bancari o imprese di assicurazione) non sono legittimati alla presentazione diretta della documentazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile;
l’Ufficio competente procede alla verifica della completezza e della conformità formale della documentazione prodotta, senza esercitare valutazioni discrezionali sui dati economico-finanziari certificati, che restano nella responsabilità del soggetto attestatore.
La circolare aggiorna inoltre il modello di certificazione attestante l’idoneità finanziaria in via ordinaria, prevedendo l’inserimento espresso di una clausola relativa alla consapevolezza, da parte del soggetto certificatore, delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa.
Resta ferma la possibilità, su scelta dell’impresa, di dimostrare il requisito mediante attestazione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le due modalità di dimostrazione non sono cumulabili.
Di Redazione Tir | 18 Febbraio 2026