Inps: no malattia in caso di quarantena
Norme
Con un messaggio dello scorso 9 ottobre, l’Inps ha dato indicazioni riguardo la tutela previdenziale della malattia in caso di quarantena.
L’istituto previdenziale ha chiarito che nei vari casi di quarantena o isolamento precauzionale che possono verificarsi, non si applica la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera quando il lavoratore che si trova in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continua a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile. In questo caso, infatti, non ha luogo né la sospensione dell’attività lavorativa né della correlata retribuzione alla basa della tutela previdenziale.
Anche nei casi in cui ordinanze o provvedimenti delle autorità amministrative impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della malattia prevista per la quarantena in quanto la stessa presuppone un provvedimento dell'operatore della sanità pubblica.
Infine, in caso di quarantena di un lavoratore destinatario di un ammortizzatore sociale (cassa integrazione guadagni ordinaria/in deroga, o straordinaria, o di assegno ordinario) non spetta la tutela prevista in caso di evento di malattia perché si applica il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.
Di Redazione Tir | 15 Ottobre 2020