
Investimenti 2025 per il rinnovo del parco veicolare: entro il 9 ottobre la rendicontazione
Italia / Norme
C’è una nuova data che le imprese di autotrasporto devono controllare in agenda in questi giorni ed è il 9 ottobre.
È questo il termine entro il quale dovrà essere presentata la rendicontazione per gli incentivi legati agli investimenti 2025 per il rinnovo del parco veicolare.
Sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2025 sono state dettate le disposizioni per erogare 13 milioni di euro, destinate agli investimenti per rinnovare le flotte in chiave green, prevedendo un click day che si è svolto il 17 dicembre 2025 (qui il nostro articolo).
Le imprese ammesse al contributo in base al click-day e anche quelle eventualmente ripescate con PEC del Ministero dovranno rendicontare gli investimenti prenotati attraverso la specifica piattaforma informatica predisposta da RAM entro le ore 16 di venerdì 9 ottobre 2026.
Come già spiegato nei mesi passati, le imprese dovranno caricare la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo dell’investimento effettuato con la fattura quietanzata oltre alla documentazione tecnica dei beni.
Le tipologie di investimento ammissibili sono state suddivise in tre classi.
Il gruppo A per l’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) o per l’acquisizione di dispositivi idonei al retrofit da endotermico a elettrico.
Il gruppo B è per la radiazione per rottamazione di mezzi pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi Euro VI step E ed Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
Il gruppo C è per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica utilizzati per per il trasporto combinato ferroviario e
per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave e dispositivi innovativi per maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica; o per rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 tonnellate, per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale o per contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.
Di Antonella Vicini | 16 Settembre 2026