Lunghezza degli autoarticolati: nuovo chiarimento del MIT

Lunghezza degli autoarticolati: nuovo chiarimento del MIT

Norme

Torna al centro dell’attenzione il tema della lunghezza massima degli autoarticolati ammessi alla circolazione.
Con una circolare del 15 dicembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito l’orientamento già espresso nel 2023, in seguito alla modifica dell’art. 61 del Codice della strada previsto dal Decreto Legge n. 121 settembre 2021. 

In seguito, alla variazione è stato infatti innalzato a 18,75 metri la lunghezza massima degli autoarticolati che possono circolare, a condizione che rimorchi e unità di carico siano certificati come idonei al trasporto intermodale strada–rotaia e strada–mare. In tale contesto, il MIT aveva già precisato che, in assenza di un adeguamento delle misure fissate dall’art. 216 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (12 metri e 2,04 metri previste per complessi fino a 16,50 metri), la circolazione fino a 18,75 metri è consentita solo nel rispetto di tali limiti dimensionali. In caso contrario, il veicolo deve essere considerato eccezionale.

Il nuovo chiarimento si muove sulla stessa linea. Il MIT ha infatti ribadito che, allo stato attuale, è consentita l’approvazione di soli semirimorchi idonei a costituire complessi veicolari di lunghezza massima fino a 16,50 metri, che garantiscano il rispetto delle quote stabilite dall’art. 216 del Regolamento di esecuzione del CdS (12 metri + 2,04).

Il mancato rispetto di tali quote comporta che il semirimorchio venga qualificato come veicolo eccezionale per superamento dei limiti di sagoma, con conseguente applicazione delle disposizioni dell’art. 10 del Codice della strada.

Il MIT richiama, inoltre, gli Uffici della Motorizzazione civile a un’attenta verifica di tali requisiti dimensionali anche in fase di immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero, seppure già immatricolati.

Di Redazione Tir | 19 Dicembre 2025

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