Lunghezza massima degli autoarticolati: i chiarimenti della Motorizzazione

Lunghezza massima degli autoarticolati: i chiarimenti della Motorizzazione

Italia

Ci sono nuovi chiarimenti sulla questione relativa alla lunghezza massima degli autoarticolati.

Come sappiamo, quest’ultima è stata fissata a 18,5 metri dalla modifica all’articolo 61 comma 2 del Codice della Strada introdotta dal cosiddetto decreto Infrastrutture e Trasporti (convertito dalla legge 156/202). Non c’è stata, però, ancora la modifica Regolamento di esecuzione del c.d.s D.P. R 495/1992), che prevede tutt’ora la lunghezza massima di 16,50 a beneficio dei soli autoarticolati "in cui l’avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 metri".

È dunque giunto, dopo la sollecitazione dei costruttori, un chiarimento da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione che segue il precedente chiarimento MIT sul tema. Nella nota della Motorizzazione si legge: “in mancanza dell'armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 metri e 2,04 metri) determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma.

Di Redazione Tir | 01 Giugno 2023

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