Merci pericolose: accordi internazionali per fronteggiare l’emergenza

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni accordi multilaterali per il trasporto internazionale di merci pericolose allo scopo di fronteggiare al meglio l’emergenza Covid-19.

Si tratta di accordi ADR e RID, promossi un ambito internazionale da alcuni Paesi, che valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

È il caso degli accordi M331 e RID 8/2020 in base ai quali è permesso fino al 28 febbraio 2021, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
Sarà necessario per lo speditore riportare nel Documento di trasporto questa dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M331)” o “Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 08/2020)”.

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