Ministero dell’Interno: chiarimenti sulle sanzioni per la mancata revisione biennale del tachigrafo
Norme
La Polizia stradale, con una nota del 29 novembre, ha fornito alcuni chiarimenti sulle sanzioni da applicare quando durante un controllo su strada, viene riscontrata la mancata revisione biennale del cronotachigrafo presso un’officina autorizzata, come previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento Ue 165/2014, art. 23).
La nota evidenzia che all’interno del Codice della Strada non esiste una sanzione specifica per la mancata revisione biennale del cronotachigrafo. L’articolo 179, comma 2 del CdS, che prevede una sanzione pecuniaria da 866 a 3.464 euro, raddoppiata in caso di manomissione dei sigilli o alterazione del tachigrafo, e sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, non può essere estesa alla violazione in esame.
Le sanzioni dell’art. 179, comma 2 scattano invece quando, a seguito di un controllo di Polizia effettuato presso un'officina autorizzata, emerga uno scostamento dei valori indicati nella precedente revisione superiore al 4%; infatti, in tal caso il tachigrafo deve considerarsi non funzionante.
In conclusione, l’unica sanzione applicabile alla mancata revisione biennale del cronotachigrafo, rimane quella pecuniaria dell’art. 19 della Legge 727/1978 (52 euro, ridotta a 36,40 euro in caso di pagamento entro 5 giorni).
Di Redazione Tir | 04 Dicembre 2024