MIT: chiarimenti su ADR e attestazioni sanitarie

MIT: chiarimenti su ADR e attestazioni sanitarie

Italia

Il 27 agosto 2020 il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una circolare che racchiude la disciplina relativa alle scadenze di patenti, CQC (qui il nostro precedente articolo), certificati ADR e attestazioni sanitarie.

La circolare, che sostituisce integralmente quella del  13 agosto 2020, prende in analisi anche i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) e ne distingue caratteristiche e scadenze.

Se il certificato è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, esso conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento 29 ottobre 2020), mentre se è in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, resta valido fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e di aver superato l'esame prima del 1° dicembre 2020.

Per i certificati in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, la circolare chiarisce che essi conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Quanto agli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), si distingue tra attestati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; gli attestati in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, che conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame prima del 1° dicembre 2020, e gli attestati in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La circolare del 27 agosto contiene anche disposizioni e chiarimenti sulle attestazioni sanitarie.

In base al nuovo documento del MIT, gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 31 gennaio possono condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

In base alla circolare, poi, gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età dopo il 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Inoltre, i certificati medici, rilasciati dai sanitari per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Infine, i permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Di Redazione Tir | 28 Agosto 2020

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