Normativa ATP: il MIT fornisce chiarimenti sul rilascio dei certificati sui mezzi esteri

Normativa ATP: il MIT fornisce chiarimenti sul rilascio dei certificati sui mezzi esteri

Italia

Dal MIT nuovi chiarimenti (circolare n. 18928 del 2 luglio 2024) in merito al rilascio e al rinnovo degli attestati relativi ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili, secondo l’accordo ATP provenienti dall’estero e non omologati in Italia. Secondo la circolare in questione, nel caso di mezzi facente parte dell’accordo ATP trasferiti in un altro Paese, dovranno essere accompagnati da specifici documenti affinché l’autorità competente del Paese dove il veicolo è registrato o immatricolato possa rilasciare un certificato di conformità.

Questi documenti riguardano:

  • in tutti i casi, il rapporto di prova del mezzo stesso o, nel caso di apparecchiature prodotte in serie, del mezzo di riferimento;
  • in tutti i casi, il certificato di conformità rilasciato dall’Autorità competente del Paese di fabbricazione o, per i mezzi in servizio, il certificato di conformità rilasciato dall’Autorità competente del Paese di immatricolazione del mezzo. Questo certificato sarà trattato come provvisorio, se necessario, con una validità massima di sei mesi. Per i mezzi a temperatura multipla e a scomparti multipli, dovrà essere presentata anche la dichiarazione di conformità;
  • nel caso di mezzi prodotti in serie, la specifica tecnica del mezzo da certificare, rilasciata dal fabbricante del mezzo o dal suo rappresentante debitamente accreditato (questa specifica deve riguardare gli stessi elementi delle pagine descrittive del mezzo che compaiono nel rapporto di prova e deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali). Per mezzi a più temperature e a più scomparti anche un foglio di calcolo basato sul metodo iterativo.

Nel caso di un mezzo trasferito dopo il suo utilizzo, lo stesso può essere sottoposto a un’ispezione visiva per confermarne l’identità prima che l’Autorità competente del Paese, in cui deve essere registrato o immatricolato, rilasci un certificato di conformità.

In virtù delle disposizioni soprarichiamate, la circolare in questione individua due casi specifici:

  1. Mezzo di trasporto di nuova costruzione trasferito prima di essere immesso in servizio;
  2. Mezzo di trasporto trasferito dopo essere stato immesso in servizio.

Nella prima ipotesi, quella in cui il mezzo di trasporto sia nuovo e venga trasferito in Italia da una Paese aderente all’accordo ATP, prima di essere immesso in servizio, ai fini del rilascio del certificato di conformità ATP, il mezzo dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti:

  • attestato ATP, rilasciato dall’Autorità competente del Paese in cui il mezzo è prodotto. Questo attestato è da considerarsi come provvisorio con validità, nelle more del rilascio di un nuovo attestato, al massimo per sei mesi;
  • verbale di prova del mezzo di trasporto rilasciato da una Stazione di prova ATP riconosciuta dal Paese aderente all’Accordo ATP censita nel portale istituzionale dell’UNECE  nel quale il mezzo è stato costruito. Nel caso in cui il mezzo di trasporto sia costruito con riferimento a un prototipo è necessaria la dichiarazione resa dal costruttore o da un suo rappresentante circa le caratteristiche tecniche del mezzo di cui si chiede l’immatricolazione o la registrazione. Per mezzi a più temperature e a più scomparti è sufficiente anche un foglio di calcolo.

Nel secondo caso invece, relativa al mezzo di trasporto trasferito dopo essere stato immesso in servizio, si applica il procedimento previsto per i mezzi di nuova costruzione ed è necessario un esame visivo da parte di un Esperto ATP o di una Stazione di Prova italiana. A seguito di tale esame viene rilasciato un apposito nulla osta. Per i veicoli immessi in servizio da più di nove anni l’esame visivo deve essere effettuato presso una Stazione di Prova dell’Amministrazione o autorizzata dalla stessa; la validità dell’attestato è comunque quella originaria.

Nel caso in cui il mezzo di trasporto di derrate deperibili provenga, invece, da un Paese che è parte contraente l’Accordo ATP, ma da ambiti extra-europei, affinché l’attestato prodotto dalle competenti Autorità del Paese extra europeo di provenienza possa ritenersi valido è necessario provvedere alla legalizzazione delle firme così come sancito dagli accordi internazionali vigenti.

Inoltre la circolare in questione ribadisce che il rilascio o il rinnovo degli attestati ATP per tutti i mezzi di trasporto immatricolati o registrati in Italia, è subordinato alla sussistenza di verbali rilasciati da Stazioni di prova nazionali o dagli Esperti operanti in ambito nazionale, escludendo, pertanto, il rinnovo di attestati ATP di veicoli – con targa nazionale – basati su verbali di prova rilasciati da Stazioni di prova o Esperti esteri.

La nota inoltre, inoltre, specifica che i veicoli dotati di certificati di conformità ATP rilasciati all’estero dovranno essere sottoposti alla procedura di nazionalizzazione che verrà condotta anche in assenza della targhetta degli esperti sul veicolo poiché all’estero tale obbligo non sussiste. L’Accordo ATP, infatti, prevede esclusivamente l’apposizione della targhetta di identificazione del costruttore della cassa e quella di identificazione del costruttore del gruppo frigorifero.

La circolare stabilisce inoltre che i gruppi frigo importati da Paesi aderenti all’Accordo ATP secondo procedure indicate dall’Accordo stesso, potrebbero non presentare la targhetta di omologazione sul gruppo frigorifero, ma recare esclusivamente la targhetta con la matricola del costruttore. In questo caso, ai fini del successivo rinnovo, si utilizzeranno i dati reperibili sulla documentazione che accompagna il mezzo di trasporto. Nel caso di richiesta di rinnovo dell’attestato ATP di un veicolo o gruppi di veicoli, di provenienza estera in scadenza, privi di targhetta di omologazione del gruppo frigorifero, si applicherà la procedura in uso per i gruppi frigoriferi omologati senza l’apposizione della suddetta targhetta.

La nota in questione, inoltre, stabilisce che qualora il veicolo sia sottoposto a prove condotte da un esperto e le stesse abbiano avuto esito negativo rilevando una insufficienza insanabile della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, l’esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria PEC all’U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova.

Nel caso in cui la prova non venisse superata per un’inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione. In caso di esito negativo delle suddette prove e laddove non ricorrano le precedenti tre casistiche, il veicolo, qualora sia di larghezza inferiore o uguale a 2,55 m, potrà essere riclassificato veicolo per trasporto di cose. Qualora il mezzo sia di larghezza superiore a 2,55, la circolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni per i veicoli eccezionali.

Di Rivista Tir | 09 Luglio 2024

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