Nuove proroghe per documenti e attestati

La legge n. 27 del 24 aprile che ha convertito il DL “Cura Italia” ha riformulato i termini amministrativi delle scadenze di alcuni documenti e titoli abilitativi. Per questo la Direzione Generale per la Motorizzazione, con una circolare del 30 aprile, ha chiarito le nuove scadenze. L’estensione sostituisce quanto previsto nel Decreto Liquidità che aveva prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto a sua volta dal Decreto Cura Italia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pertanto aggiornato quanto già chiarito in una precedente circolare del 23 marzo scorso.

Ecco i punti principali.

  • Essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020 le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020;
  • carte di qualificazioni del conducente e certificati di abilitazione professionale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;
  • anche gli attestati per i conducenti, che hanno compiuto 65 anni, per autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 Ton, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. E fino a tale data, i conducenti con patente CE, che hanno compiuto 65 anni dopo il 31 gennaio, potranno continuare a condurre tali veicoli senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale.

Restano validi, inoltre, per i 90 giorni successi alla fine dello stato d’emergenza gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, ai sensi della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Sono sospesi i termini per gli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Infine, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 per il computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della CQC, da cui deriva l’obbligo dell’esame di ripristino.