Patente, dal MIT chiarimenti su conseguimento o duplicato per conferma di validità di cittadini iscritti AIRE
Italia
La direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una circolare (prot. 18710 del 1 luglio) ha fornito chiarimenti sulle operazioni di conseguimento o duplicato per conferma di validità di una patente di guida di cittadini iscritti all’AIRE, cioè all'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
A tal proposito il MIT ricorda che per residenza normale "si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita" (in base all’art. 7 della direttiva 2006/126/CE ai fini del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida, secondo la definizione dettata all’art. 12 della stessa direttiva).
Inoltre, anche il codice della strada, (comma 1 dell’articolo 118-bis) dispone che ai fini del rilascio o del rinnovo di una patente di guida, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Queste regole si applicano anche agli iscritti all’AIRE, per cui è specificato nella circolare che un candidato al conseguimento di una patente di guida italiana o un conducente che ne chieda il rinnovo può procedere a tali operazioni in Italia, purché abbia la residenza normale nel nostro Paese, (da dichiarare nelle forme e nei modi della circolare prot. n. 7791/08.03 del 3 aprile 2014).
Di Rivista Tir | 09 Luglio 2024