Patenti e CQC: una circolare sintetizza le nuove proroghe
Europa / Norme
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento che proroga la validità di licenze di guida e attestati (qui il nostro precedente articolo), in Italia è stata pubblicata la circolare del ministero delle Infrastrutture che aggiorna quanto già indicato nella circolare del 21 gennaio 2021 sullo stesso tema.
In sostanza, si chiarisce che per le CQC in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata 10 mesi rispetto alla data di scadenza indicata sulla carta; mentre la CQC già in proroga e in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 gode di un’ulteriore proroga di sei mesi, e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021.
Stesso discorso per le patenti di guida in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata e che le patenti a cui era stata già applicata una proroga (in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021) sono ulteriormente prorogate di sei mesi si considera ulteriormente prorogata di se mesi, ma non oltre la data del 1° luglio 2021.
Vista la necessità di armonizzare le regole europee con la normativa italiana, si riepilogano le norme attualmente in vigore.
Per la circolazione su tutto il territorio Ue e dello Spazio economico europeo, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese Ue e dello Spazio economico europeo, la validità delle patenti è prorogata così:
Per la circolazione in Italia la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida (quindi non come documenti di identità) è prorogata come riassunto dalla tabella:
Per quel che riguarda la CQC, per la circolazione su tutto il territorio Ue e Spazio economico europeo, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati però da un diverso Paese membro Ue o dello Spazio economico europeo, la validità della CQC è prorogata come è riportata in tabella:
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
Per quel che riguarda gli attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021).
Inoltre, per gli esami di revisione della qualificazione CQC sono stati sospesi i termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
Per gli esami di ripristino della CQC, ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 - prorogata al 29 luglio 2021 - può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
E ancora, gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021), sempre che evidentemente non siano già stati rinnovati nella validità.
Sul tema del trasporto delle merci pericolose, gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (fino al 29 luglio 2021).
I CFP dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose in circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021);
in circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021.
La disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;
Riguardo agli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) in circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (fino al 29 luglio 2021); conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021 con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;
se circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell’Accordo ADR M330, in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.
Infine, gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 Ton, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano validità fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (fino al 29 luglio 2021). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni al 31 gennaio 2020, sono autorizzati a condurre gli autotreni e autoarticolati, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
Di Redazione Tir | 01 Marzo 2021