Patenti: novità su attestazione sanitaria digitale

Patenti: novità su attestazione sanitaria digitale

Norme

Con una circolare dello scorso 27 febbraio, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha apportato alcune modifiche alla procedura di dematerializzazione dell’attestazione sanitaria sull’idoneità psicofisica dei conducenti necessaria al rilascio, al rinnovo e al duplicato della patente di guida.

Il documento si conforma a quanto stabilito dall’art. 128 del Codice della Strada e sostituisce la circolare del ministero dei Trasporti numero 39057 del 20 dicembre 2019.

Le novità principali, che riguardano soprattutto il procedimento di trasmissione della relazione medica, sono:

  • Qualora l’utente risulti non idoneo rispetto alla categoria di patente richiesta, a seguito dell’effettuazione della visita medica, non verrà inserito alcun dato nel sistema informatico della Direzione Centrale della Motorizzazione; l’accertatore rilascerà l’attestazione motivata in caso di assenza dei requisiti di idoneità per qualsiasi categoria di patente;
  • Qualora l’utente, viceversa, risulti idoneo, il medico trasmetterà la relazione al CED della motorizzazione, completa di un codice identificativo univoco e delle eventuali prescrizioni relative al conducente, specificate con i rispettivi codici unionali. In corrispondenza della firma del medico, il sistema inserirà il nominativo del medico che ha eseguito la visita in automatico o, in caso di accertamento condotto dalla Commissione medica locale, soltanto il codice della struttura ed il nominativo del Presidente.
  • L’accertamento sanitario è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo (attualmente pari ad euro 16,00) tramite versamento sul conto corrente n.4028 (per la Regione Sicilia il bollo verrà assolto con modalità definite dall’Ente)
  • Una volta avvenuta la trasmissione della relazione medica (insieme con la fotografia e alla firma del titolare della patente), all’utente verrà rilasciata una ricevuta generata in automatico dal sistema informatico e stampata su carta semplice, con stampato il codice identificativo univoco della corrispondente relazione medica.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto un periodo transitorio (3 marzo – 2 maggio 2020) durante il quale sia le commissioni stesse che i medici monocratici potranno ancora emettere certificati cartacei. Dal 4 maggio 2020 i certificati però dovranno essere rilasciati solamente mediante la nuova procedura informatizzata.

Di Redazione Tir | 05 Marzo 2020

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