
Patenti ritirate: non è possibile trasmetterle al Prefetto in formato digitale
Italia
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 29 maggio, ha chiarito le modalità di gestione delle patenti ritirate in vista dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca da parte del Prefetto competente.
Il punto centrale della questione riguardava la possibilità per gli uffici di polizia, una volta ritirata la patente, di trasmetterla alla Prefettura in formato digitale, utilizzando il software SANA (già in uso per la gestione dei ricorsi contro i verbali del Codice della Strada), anziché inviare l’originale della patente. Questo avrebbe consentito alla patente di rimanere in custodia presso gli uffici accertatori, che si sarebbero poi occupati della sua restituzione al titolare al termine del periodo di sospensione o revoca.
Il Ministero ha affermato che questa modalità operativa è contraria alle norme del Codice della Strada in vigore, in particolare agli artt.216, 218, 219 e 223, che prevedono che la trasmissione o la consegna della patente ritirata o revocata alla Prefettura del luogo della commessa violazione debba avvenire in formato materiale, e non digitale.
Secondo il Ministero non si può nemmeno sostenere un’interpretazione evolutiva di queste norme, al passo con la progressiva digitalizzazione anche delle patenti.
Il Ministero conclude quindi che “pur nella consapevolezza che la moltiplicazione di passaggi materiali non innalza la qualità dell'azione amministrativa e non è foriera di maggiori garanzie per gli utenti, tuttavia il predetto dato letterale appare, allo stato, difficilmente superabile in quanto espressamente declinato, se non attraverso un nuovo intervento normativo”.
Di Redazione Tir | 04 Giugno 2025