Permesso di guida provvisorio: i chiarimenti della Motorizzazione

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti sulle competenze delle commissioni medico locali in sedi di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida.

La conversione in legge del Decreto Semplificazioni aveva disposto il rilascio per una sola volta del permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo, al titolare di patente che si sottopone agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale. La norma aveva anche chiarito che il permesso di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni ostative presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
L’entrata in vigore, al 15 settembre, delle nuove disposizioni e la contestuale abrogazione dell’art.59 della Legge n.120/2010 non coincidono però con l’operatività delle nuove procedure informatiche previste, in quanto il CED deve consentire la “verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività”.

Considerando che è penalizzate per l’utenza che il permesso provvisorio sia emesso esclusivamente in forma cartacea, anche perché le stesse norme sulla semplificazione vanno nella direzione dell’informatizzazione delle procedure,
in via transitoria, nelle more della definizione delle nuove procedure informatiche, esso è rilasciato secondo le modalità previste dalla circolare MIT dell’8 luglio 2020. Quest’ultima disciplina il rilascio online del permesso di guida provvisorio contenente un codice univoco, generato dal portale dell’automobilista, che consente agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare l’autenticità del documento (qui il nostro precedente articolo).

Il MIT comunicherà, con un successivo provvedimento, la data a partire da cui saranno attivate le nuove funzioni con le necessarie istruzioni operative.