Rentri e FIR digitale: modalità operative in caso di disservizio temporaneo

Rentri e FIR digitale: modalità operative in caso di disservizio temporaneo

Norme

Dal 16 settembre è scattato l’obbligo di emettere il formulario d’identificazione dei rifiuti in via digitale, attraverso l’xFIR (qui il nostro articolo).

Visto il cambiamento nella procedura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lo scorso 9 settembre ha emanato il Decreto direttoriale n. 254 in cui si indicano le “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”, provvedimento entrato in vigore l’11 settembre.

Il testo sottolinea innanzitutto che tali modalità vanno applicate nel caso in cui la mancanza dei servizi RENTRI non sia dovuta a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e non presenti le caratteristiche di completa o grave indisponibilità degli stessi servizi.  

In tali casi, va fatta la dichiarazione di atto notorio riportata nell’appendice all’Allegato 1 al Decreto direttoriale, che può essere resa non solo dal produttore, ma anche dal vettore.

Si sottolinea, inoltre, che al ripristino dei normali servizi RENTRI, la dichiarazione va trasmessa, via PEC, all’indirizzo [email protected], “entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”.

I dettagli dei vari casi in esame e le relative misure di mitigazione sono presenti nel testo del Decreto direttoriale consultabile a questo link, dove sarà possibile visionare anche i documenti allegati.

Le modalità operative si applicano fino al termine della condizione di temporaneo degrado rilevata e comunque fino alla chiusura del ciclo di vita del singolo FIR e quindi fino alla conclusione delle operazioni che vanno dall’emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore. 

Si ricorda che la mancata emissione dell’xFir comporta l’applicazione di sanzioni previste dal Testo unico ambientale che possono arrivare al penale in caso di rifiuti pericolosi.

Di Antonella Vicini | 17 Settembre 2026

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