
Malfunzionamento del Rentri: ecco le istruzioni del Ministero dell’Ambiente
Italia
Parte con un problema il nuovo sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti. Il 13 febbraio sarebbe dovuto scattare il passaggio del formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto da cartaceo a digitale (X FIR), con l’obbligo per i vettori d’inviare i dati relativi ai soli rifiuti pericolosi al portale Rentri, entro dieci giorni dal loro scarico a destinazione.
Tuttavia, alle ore 09.00 del 13 febbraio si è verificato un evento che ha determinato una significativa indisponibilità dei servizi Rentri e sono in corso gli interventi tecnici necessari al ripristino della regolare operatività dei servizi.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, già qualche giorno fa, con il Decreto n. 25 del 5 febbraio 2026, ha comunque reso note le modalità operative da adottare per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto nel caso in cui si verifichi una mancata disponibilità dei servizi Rentri, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.
Nel caso in cui la mancanza di disponibilità dei servizi Rentri dipenda da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’emergenza è già stata disciplinata con il Decreto direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319, è necessita di una comunicazione ufficiale (cioè un avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nell’apposita sezione “Avvisi” del portale del Rentri).
Con questo nuovo Decreto direttoriale, invece, il Ministero dell’Ambiente fornisce le istruzioni da seguire quando l’utilizzo del FIR digitale sia dovuta:
a fattori diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria del sistema Rentri (Allegato 1)oppure all’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività internet o di autenticazione digitale utilizzati dagli operatori per ragioni esterne al loro controllo (Allegato 2).
E sempre a proposito del Rentri, l’Ispettorato del Lavoro, con nota n. 831 del 28 gennaio 2026, ha chiarito che l’installazione del sistema di geolocalizzazione sugli automezzi che trasportano rifiuti pericolosi esula dal campo di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e pertanto non necessita di autorizzazione dello stesso Ispettorato o di specifico accordo sindacale.
Resta fermo che, qualora la geolocalizzazione venga utilizzata anche per finalità ulteriori (organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza sul lavoro), dovranno essere attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, della Legge 300/1970.
Di Redazione Tir | 13 Febbraio 2026