
Reverse charge nella logistica: nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
Italia
L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione del 7 ottobre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della reverse charge nel settore logistico.
Ricordiamo che il nuovo regime opzionale di versamento dell’Iva, introdotto con la Legge di Stabilità 2025, consente che committente e prestatore possano scegliere un sistema alternativo per il pagamento dell’Iva: in pratica, l’imposta viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane comunque solidalmente responsabile del corretto assolvimento dell’imposta. La stessa opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, con la permanenza della responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti.
Con una risoluzione del 28 luglio 2025, l’Agenzia aveva già istituito il codice tributo “6045” per permettere il versamento dell’Iva tramite modello F24, da parte del committente che esercita l’opzione.
Ora ha introdotto anche un codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile Iva logistica”, da utilizzare per individuare correttamente nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile dell’imposta.
Di Lucia Angeloni | 10 Ottobre 2025