Reverse charge nella logistica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Reverse charge nella logistica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Italia

L’Agenzia delle Entrate, con una circolare di dicembre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della reverse charge nel settore trasporti e logistica. La Legge di Bilancio 2025, infatti, ha introdotto un regime transitorio opzionale di versamento dell’Iva, in attesa dell’approvazione da parte dell’Unione europea del reverse charge strutturale, estendendolo alle prestazioni di servizi, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

L’obiettivo è contrastare l’evasione nelle filiere ad alto rischio, preservando la neutralità fiscale per gli operatori regolari.

La circolare illustra l’ambito di applicazione di questo regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del DPR Iva effettuate nei confronti delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

Pertanto, possono congiuntamente applicare il nuovo e temporaneo regime opzionale:

le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica individuate in base alla classificazione Ateco 2025, sezione H – Trasporto e Magazzinaggio (49.20 Trasporto ferroviario di merci; 49.41 Trasporto di merci su strada; 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci; 51.21 Trasporto aereo di merci; 52.1 Magazzinaggio e deposito; 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci; 52.24 Movimentazione merci; 52.25 Servizi di logistica; 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale;

i soggetti che, alle medesime imprese, rendono servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Per effetto dell’opzione, prestatore e committente concordano che l’Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione (esercitata o meno) a monte.

L’Agenzia precisa anche che:

la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Iva, con l’annotazione “Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”;

l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura utilizzando il codice tributo “6045” e il codice identificativo “66” per il soggetto solidalmente responsabile.

L’Agenzia ha anche chiarito che l’opzione per il regime transitorio non implica il venir meno del regime trimestrale degli autotrasportatori di cui all’articolo 74, quarto comma del Decreto Iva, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.

Di Redazione Tir | 09 Gennaio 2026

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