Reverse Charge: via agli accordi volontari fra imprese e committenza
Norme
In attesa dell’approvazione della Legge di Stabilità, fra gli emendamenti che hanno avuto il via libera dalla Commissione Bilancio ce n’è uno di diretto interesse per il mondo dell’autotrasporto.
Si introduce, infatti, la possibilità di ricorrere alla reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione delle merci.
Il testo prevede il meccanismo di reverse charge "intero" (o inversione contabile) “per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica”.
La disposizione non trova applicazione, invece, nelle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni; altri enti e società come, ad esempio, fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai ministeri; da agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro.
Nelle more dell’approvazione da parte dell’Unione europea si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possano scegliere se “il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore”. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione. L'opzione ha durata triennale e si considera effettuata dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
È previsto, inoltre, che, nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetti al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta.
Di Redazione Tir | 19 Dicembre 2024