Revisioni: aggiornati requisiti richiesti ai nuovi Centri “870”

Revisioni: aggiornati requisiti richiesti ai nuovi Centri “870”

Norme

La Direzione Generale per la motorizzazione, con una circolare del 14 giugno, ha aggiornato i requisiti richiesti ai Centri di revisione “870” che intendano chiedere l’autorizzazione per acquisire la qualifica di operatore autorizzato all’attività di revisione sui veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di merci pericolose o non deperibili in regime ATP. Un aggiornamento che si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 237/2023.

Vediamo quindi le prescrizioni applicabili ai locali e alle attrezzature.

Locali

Per sedi esterne ai sensi dell’art. 19 della Legge 870/1986, si intendono quelle predisposte dal richiedente l’autorizzazione e che:

sono di proprietà del richiedente stesso oppure di cui questi ne dispone in virtù di adeguato titolo da allegare all’istanza di rilascio dell’autorizzazione;

sono state riconosciute idonee dall’UMC territorialmente competente alla revisione dei mezzi pesanti

Il riconoscimento dell’idoneità della sede è soggetto ad una serie di condizioni tra cui:

la copertura dei locali dove sono poste le attrezzature utilizzate per la revisione, anche mediante strutture amovibili, protetti dalle intemperie e con microclima idoneo a svolere questa attività in completa sicurezza, in quanto luogo di lavoro a norma del T.U sulla sicurezza sul lavoro;

quando è in corso la revisione dei camion, i locali vanno utilizzati solo per questa attività e separati dagli altri eventualmente destinati all’attività di autoriparazione. Di conseguenza, le eventuali revisioni di veicoli leggeri devono svolgersi in locali separati o in giornate diverse da quelle dei mezzi pesanti;

per quanto riguarda le dimensioni dei locali, le misure sono le seguenti:

superficie totale non inferiore a 250 m2, comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all'interno dello stesso comprensorio;

corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m2 per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m2 comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

Attrezzature

Il Centro 870 dovrà dimostrare di avere in dotazione permanente le attrezzature e le strumentazioni previste all’allegato III, art. 11, del D.M 214/2017.

In particolare, dovrà essere dotato dei seguenti sistemi di rilevamento, nel rispetto del principio della “paragonabilità tecnica” tra le strumentazioni in uso ai centri privati e quelle in uso all’Amministrazione:

prova fari;

fonometro, dotato di calibratore acustico utilizzabile anche in esterno se il rumore di fondo è inferiore a 10 db rispetto al valore rilevato (UNECE 28);

opacimetro;

analizzatore gas di scarico;

contagiri;

banco prova-giochi per veicoli di m.c.p.c.> 3,5 t, conforme alle prescrizioni di cui al D.D. n. 330 del 11 agosto 2023 "Omologazione attrezzatura prova-giochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD”;

banco prova-freni conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 19.9.2011 n. RD607, secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 26248 del 19.9.2011 e banco prova freni conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 7.9.2005 n. 1699/404;

ponte sollevatore fisso (approvato ISPESL, munito di certificato di riconoscimento e certificato di origine), o fossa d'ispezione, così come previsto dalla Direttiva n. 2014/45/UE come recepita dal DM 214/2017. Entrambi i sistemi, a seconda della soluzione adottata, dovranno essere integrati con l'apparecchiatura prova-giochi;

sistema di rilevamento dei dati ambientali (pressione, umidità relativa, temperatura e intensità del vento).

Di Lucia Angeloni | 18 Giugno 2024

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