Revisioni: le nuove indicazioni della Motorizzazione
Italia
Con una circolare del 22 maggio, la DG MOT ha fornito disposizioni sulle modalità di ripresa dell’attività degli UMC. Le nuove procedure per le revisioni dei veicoli con peso superiore a 3,5 Ton, che si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 25 maggio 2020, modificano in parte quelle dettate con nota del 27 febbraio 2017.
Il "controllo tecnico dei veicoli", stabilito dalla Direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014, individua le competenze e la modalità dei controlli, ma non tratta delle tempistiche. Le linee guida ministeriali puntano pertanto a standardizzare i tempi, nella considerazione che la figura chiave è l’Ispettore, soggetto istituzionale abilitato a condurre e certificare il controllo tecnico della revisione. La durata delle operazioni deve tener conto del numero di prove da eseguire e del personale ausiliario che può assicurare un supporto operativo. La costituzione di un team di lavoro coordinato e supervisionato dall’Ispettore è quindi la risposta all’esigenza di migliorare le procedure. Il personale di supporto è un dipendente dell’amministrazione, cui può aggiungersi anche una unità - incaricato dal Centro di revisioni - al quale affidare l’esecuzione delle prove strumentali, la stampa e la sottoscrizione dei relativi referti da allegare al modello TT2100, sempre in presenza e con la supervisione dell’Ispettore. L’esperienza pregressa e l’analisi comparativa delle organizzazioni adottate, hanno portato alla determinazione dei tempi minimi necessari per effettuare i controlli previsti dalle norme in materia di revisione di un veicolo - riportati in tabella – riferiti all’operatività del solo Ispettore.
L’apporto del personale ausiliario, consente la riduzione proporzionale dei tempi con l'aggiunta di uno SLOT di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo, per ogni unità di personale in ausilio. La composizione del team di revisione consente riduzione delle tempistiche, secondo la tabella che segue:
Il modello TT2100 – che dovrà essere firmato sia dal tecnico che dall’eventuale supporto appartenente all’Amministrazione – contiene i dati ricavati dal sistema informativo nazionale (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione). Inoltre, dovrà contenere l’elencazione dei controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze, nonché l'esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l'indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate. Tale modello dovrà essere integrato anche con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità compilate dai soggetti interessati, quando ne ricorra il caso. Nel trasporto di cose, è necessario dichiarare l'iscrizione Albo/REN o licenza conto proprio. Il proprietario/utilizzatore del veicolo dovrà dichiarare di averlo sottoposto a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile e del comma 1 dell’art. 79 del CDS; di aver sottoposto il tachigrafo a manutenzione e/o taratura e che lo stesso risulta regolarmente funzionante; di aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e che gli stessi risultano regolarmente funzionanti; dovrà infine indicare il valore del contachilometri alla data della revisione. Il legale rappresentante dell'officina dovrà, invece, dichiarare di aver sottoposto il veicolo alla corretta riparazione degli elementi oggetto di “ripetere” o “sospeso” dalla circolazione. Il nuovo modello TT2100 è utilizzato per tutte le categorie di veicoli da sottoporre a revisione e deve essere compilato a seconda del caso che ricorre. La DG MOT ha stabilito infine che:
- a) lo spostamento dei veicoli da una seduta ad un altra potrà avvenire fino al giorno precedente l'effettuazione della stessa e senza alcun limite;
- b) qualora nello slot, sia in sede che fuori sede, residui una frazione temporale non sufficiente alla prenotazione di un veicolo, sarà consentito lo sforamento per un tempo massimo di 15 minuti;
- c) potrà essere evitata, per le sedute fuori sede, la presentazione dell'elenco dei veicoli da sottoporre a revisione;
- d) gli slot già aperti, secondo le precedenti disposizioni potranno essere integrati su richiesta dei soggetti richiedenti le sedute.
Tali procedure si applicano fino a 90 giorni successivi dalla fine dell'emergenza.
Di Redazione Tir | 25 Maggio 2020