Rimborso accise quarto trimestre: domande dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026

Rimborso accise quarto trimestre: domande dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026

Italia

Dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026, le imprese di autotrasporto, che operano con mezzi sopra le 7,5 Ton di categoria Euro 5 o superiori, possono presentare la domanda per il rimborso delle accise per il quarto trimestre 2025.

Le istanze devono riguardare le fatture per rifornimento di gasolio con data dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, purché ogni spesa sia attestata da fatture elettroniche con l'indicazione della targa del mezzo rifornito.

Ricordiamo che il 15 maggio di quest’anno il Governo italiano, nell’ambito della progressiva equiparazione tra le accise dei prodotti petroliferi, ha deciso di aumentare di 1,5 centesimi l’accisa del gasolio, incrementandola da 617,40 euro a 632,40 euro per mille litri. Al contempo,  per incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, lo stesso D.Lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, ha previsto che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri.

Pertanto, la misura del rimborso è differenziata a seconda della tipologia di carburante e della sua sostenibilità ambientale. Nello specifico, per il gasolio convenzionale e per i biocarburanti di tipo HVO che non rispondono ai criteri ambientali europei, il rimborso è di 229,18 euro ogni mille litri (quadro A-1). Se invece si utilizza HVO certificato (Quadro A-2) o qualora manchino dati certi sulla sua origine (quadro A-3), l'importo è fissato a 214,18 euro.

Per gestire tali distinzioni, l'Agenzia delle Dogane ha introdotto i quadri dichiarativi A-1, A-2 e A-3, da compilare obbligatoriamente tramite i software aggiornati reperibili sul portale ufficiale.

L'inoltro telematico delle domande deve avvenire attraverso il servizio telematico doganale EDI, pur restando valida l'alternativa della dichiarazione cartacea con riproduzione su supporto informatico presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.

Una volta convalidata l'istanza, è possibile optare per il rimborso in denaro o per la compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6740, che diviene operativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione per silenzio-assenso.

Di Redazione Tir | 24 Dicembre 2025

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