Rinnovo CQC: falsificare gli orari di presenza al corso è reato di falso ideologico

Rinnovo CQC: falsificare gli orari di presenza al corso è reato di falso ideologico

Norme

L’attestazione non veritiera degli orari d’ingresso e di uscita degli autisti partecipanti al corso di rinnovo della CQC costituisce il reato di falso ideologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42566 del 20 novembre 2024.

Il fatto è stato accertato attraverso le risultanze del servizio di controllo, previsto dal DM sulla disciplina della CQC, ed effettuato dalla Polizia Stradale.

In particolare, il reato è punito dall’art. 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) con la reclusione da 1 a 6 anni, in quanto la Cassazione ha accertato che il registro di frequenza al corso ha natura di atto pubblico e le attestazioni del docente e del responsabile del corso quelle di pubblico ufficiale.

La falsità, anche da parte dei corsisti (punita però in maniera più leggera), si è concretizzata nell’aver indicato nel registro un orario di presenza al corso corrispondente a quello obbligatorio per legge, ma di fatto seguendo il corso per una durata inferiore.

Di Redazione Tir | 24 Gennaio 2025

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