Ritardi nei tempi di pagamento: l’Albo fornisce informazioni ad associazioni e committenza

Ritardi nei tempi di pagamento: l’Albo fornisce informazioni ad associazioni e committenza

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Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha inviato una circolare alle associazioni di categoria dell’autotrasporto, e una alle associazioni della committenza, per fornire informazioni sulle novità introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, in merito ai tempi di pagamento.

Nella lettera, il Comitato ricorda che la nuova Legge “ha rafforzato la disciplina dei tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada e ha stabilito che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto e tale condotta sia in particolare diffusa e reiterata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può attivare le verifiche del caso e, laddove sia accertato l’abuso, procedere con sanzioni pecuniarie, che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile, come già disciplinato dall’art. 15 della Legge 287/1990”.

La nuova legge consente inoltre all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di attivare procedure di accertamento d’ufficio e anche su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

La circolare precisa anche che la nuova disposizione non modifica il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto, che resta fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del vettore.

Il Comitato Centrale sottolinea di avere già avviato interlocuzioni con AGCM al fine di garantire la propria piena operatività (qui il nostro precedente articolo) e, nella missiva alle associazioni dell’autotrasporto, fornisce informazioni su come le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi.

Le comunicazioni possono essere trasmesse al Comitato Centrale via Pec, all’indirizzo [email protected], insieme ad una dichiarazione sostitutiva di fatto notorio. Le imprese devono anche inviare due tabelle: una è strettamente necessaria e deve contenere il nome del committente, o dei committenti, che l’azienda ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti; la seconda, che non è obbligatoria ma raccomandata, deve contenere ulteriori informazioni per una migliore comprensione del fenomeno. Da inviare anche l’elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate

L’Albo specifica che “la documentazione deve essere debitamente compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A tal fine è opportuno indicare, all’interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l’evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato”.

Di Redazione Tir | 19 Novembre 2025

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